Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Luglio 2006

Legge regionale 08 giugno 2006, n.15

L.R. Liguria 8 giugno 2006, n. 15: “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”.

ARTICOLO 1
(Principi)

1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti l’accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti gradi dell’istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico dell’istruzione, dell’alta formazione e dell’Università, sia la libertà di scelta delle famiglie.
2. La Regione, anche attraverso il sistema di Istruzione e Formazione, garantisce il diritto all’apprendimento quale percorso indispensabile per valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i cittadini in una dimensione di consapevolezza dell’appartenenza nazionale e regionale al contesto allargato dell’Unione Europea.
3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei principi della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione.
4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilità del diritto all’apprendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze.
5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione.
6. La Regione e gli Enti locali applicano, nella programmazione degli interventi di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni Scolastiche Autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonché delle Istituzioni Formative accreditate nel sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale con il coinvolgimento delle parti sociali.

ARTICOLO 2
(Finalità)

1. La Regione, al fine di rendere effettivo l’accesso a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi scolastici della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria, per l’Università e per i percorsi di formazione lungo tutto l’arco della vita.
2. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), in raccordo con le norme del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e della legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto allo studio ed all’istruzione).
3. La disciplina degli interventi regionali nell’ambito del diritto allo studio universitario è definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Regione persegue le finalità della presente legge in collaborazione con l’Università, l’Ufficio Scolastico Regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi.

ARTICOLO 3
(Tipologia delle azioni)

1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi dell’istruzione e della formazione;
c) il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili;
d) il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione all’inserimento scolastico di alunni stranieri;
e) il riequilibrio dell’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità o a forte rischio di emarginazione sociale;
f) il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema formativo, in cui l’ubicazione dei servizi comporti situazioni di disagio;
g) lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica;
h) progetti e programmi che, nell’ottica interculturale e internazionale, promuovono l’educazione alla cittadinanza attiva e democratica;
i) la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d’Istruzione e Formazione ed i servizi sociosanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
j) l’integrazione fra le I.S.A. ed il territorio.

ARTICOLO 4
(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) degli studenti del sistema dell’Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia;
b) degli studenti dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli Enti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio, di certificazione di competenze, nonché di formazione continua, anche secondo la normativa indicata dall’Unione Europea.

(omissis)

ARTICOLO 7
(Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome)

1. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all’articolo 12, comma 6, con l’obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle necessità delle famiglie meno abbienti.
2. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le iniziative formative per la continuità educativa dei docenti coinvolti nei progetti integrati.
3. Le I.S.A., in raccordo con gli Enti locali e le A.S.L., possono attivare interventi coordinati di educazione alla salute e di prevenzione dalle dipendenze.
4. Le I.S.A., all’interno del piano dell’offerta formativa, contribuiscono a:
a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni;
b) individuare azioni educative mirate all’integrazione di alunni disabili;
c) individuare azioni di mediazione culturale per l’accesso e l’integrazione di alunni stranieri e migranti.
5. Al fine di potenziare l’efficacia dell’intervento delle I.S.A., la
Regione, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, incentiva e riconosce, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, la costituzione di reti e di consorzi di scuole autonome, favorendo il coordinamento con gli Enti locali e con tutti i soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica.

(omissis)

ARTICOLO 11
(Contributo per il merito scolastico)

1. La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.
2. La Giunta regionale definisce:
a) l’entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
b) i livelli di merito minimi per concorrere all’erogazione;
c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l’alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.
3. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 109 (definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del comma 2.
4. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di studio di cui all’articolo 12; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l’entità massima della borsa di studio.

ARTICOLO 12
(Borse di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:
a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;
b) attività integrative inserite nel Piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
c) libri di testo.
2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce:
a) l’entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;
b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;
c) la soglia massima reddituale.
3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale
di cui all’articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell’entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.
5. Le borse di studio, di cui alla l. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.
6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all’articolo 9, comma 3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e l’entità del fondo.
7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui al comma 1, si può avvalere anche degli Enti locali o delle I.S.A..

(omissis)

ARTICOLO 14
(Centri di formazione integrata e progetti multisettoriali)

1. La Regione definisce Centri di formazione integrata le Istituzioni Scolastiche e Formative che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio. Tali Centri operano a servizio del territorio e a livello sovracomunale e per le scuole di ogni ordine e grado.
2. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con apposite convenzioni.
3. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali, che devono essere coerenti con i piani dell’offerta formativa provinciale e i programmi di settore, finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare con interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e
recupero, l’inserimento scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo.
4. I progetti multisettoriali promossi dalle Istituzioni Scolastiche e Formative sono da esse gestiti in parternariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo Settore e devono concretizzarsi in un progetto educativo complessivo in conformità ai piani per l’offerta educativa e formativa previsti dalla programmazione territoriale.
5. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, seguono i tempi dell’anno scolastico e contengono azioni diversificate da compiersi non solo nel tempo scuola.
6. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di più I.S.A.; le attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come crediti di cui al d.P.R. 275/1999.
7. I Centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale che può contribuire per le spese di funzionamento e di investimento.

(omissis)

ARTICOLO 16
(Sostegno all’integrazione di alunni stranieri)

1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali volti all’integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, anche di mediazione culturale, secondo le linee dettate dal Piano regionale di cui all’articolo 57.
2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole Istituzioni Scolastiche, dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e possono svolgersi sia nell’ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale percorso scolastico.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la Regione promuove protocolli d’intesa con le A.S.L., i Comuni e l’Ufficio Scolastico Regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di base relative al percorso scolastico e formativo.
4. La Regione favorisce, altresì, l’attivazione di iniziative al fine di consentire il completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche nell’ambito di progetti internazionali.

(omissis)