Legge regionale 08 agosto 2003, n.12
Legge regionale 8 agosto 2003, n. 12: “Norme in favore della medicina umanitaria”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia n. 36 del 14 agosto 2003)
ARTICOLO 1
1. Al fine di incrementare le attività sociali ed umanitarie nella Regione e di sostenere i principi dei diritti dell’uomo, volti al raggiungimento del livello più elevato di salute senza distinzione di razza, religione, convinzione politica, condizione sociale ed economica, nonché per sviluppare i rapporti culturali e scientifici tra la Sicilia ed i vari Paesi extracomunitari, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere, a decorrere dall’anno finanziario 2003, all’ “Associazione internazionale per la medicina umanitaria – International association for humanitarian medicine Brock Chisholm”, con sede a Palermo, presso il Centro collaboratore dell’Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione ed il trattamento delle ustioni e dei disastri da fuoco, sito presso la Divisione di chirurgia plastica e terapia delle ustioni del l’Azienda ospedaliera di riferimento nazionale e di alta specializzazione Civico di Palermo, un contributo annuo per il raggiungimento dei suoi fini statutari.
(Omissis)
Autore:
Regione Sicilia
Dossier:
_Lotta alla discriminazione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione, Diritto alla salute, Razza, Diritti dell'uomo, Non discriminazione, Condizione sociale, Attività sociali, Attività umanitarie, Convinzione politica, Rapporti culturali
Natura:
Legge regionale