Legge regionale 07 settembre 1992, n.30
Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30: “Assestamento del bilancio ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziari e contabili”.
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 70 del 9 settembre 1992)
(Omissis)
ARTICOLO 80
Modifica dell’articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983
1. Nel testo dell’articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 e dall’articolo 99 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, al primo comma, la locuzione “sentita la competente autorità religiosa” è sostituita dalla locuzione “sulla base di programmi di intervento ed in attuazione di priorità, su cui la competente autorità religiosa abbia espresso il proprio parere”.
(Omissis)
Autore:
Regione Friuli - Venezia Giulia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ministri di culto, Parrocchie, Chiese, Ordinario diocesano, Finanziamenti regionali
Natura:
Legge regionale