Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2005

Legge regionale 07 marzo 2000, n.10

Legge regionale 7 marzo 2000, n. 10:
“Affidamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell’articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 15 del 11 marzo 2000)

(Omissis)

Art. 7

1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell’Agenzia, per i quali non sia possibile l’utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11.12.1993 n. 15, possono essere alienati ad Enti, associazioni o privati ad un prezzo non inferiore a quello dì mercato valutato dalla Commissione Stima Beni Immobili indicata nell’articolo 3 della presente legge. Ai fini della valutazione, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, che rilascerà stima giurata. Sul prezzo di stima deve esprimere parere di congruità l’Ufficio Finanziario competente, giusta il disposto dell’art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 386. Trascorsi trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al detto Ufficio senza che questo abbia espresso il parere, la procedura per l’alienazione continua sulla base del prezzo stabilito dalla Commissione sopra indicata.

(Omissis)

5. Gi immobili di proprietà dell’ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto (borgate rurali e centri di servizio comprendenti scuole, asili, chiese, ambulatori, delegazioni comunali, uffici postali, caserme, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti non economici interessati che ne facciano richiesta scritta entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Le cessioni conseguenti a richieste inoltrate dopo il detto termine vengono effettuate secondo le modalità indicate nel primo comma.

(Omissis)