Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Febbraio 2005

Legge regionale 07 marzo 1983, n.20

Legge regionale 7 marzo 1983, n. 20: “Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni”.

(da “Bolettino Ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia” n. 29 del 8 marzo 1983)

(Omissis)

ARTICOLO 7

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, per l’esecuzione delle opere indicate al punto 6) dell’articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli edifici adibiti ad uffici o abitazioni dei titolari diocesani di uffici e benefici ecclesiastici.
2. Le domande di concessione dei contributi, corredate dal progetto esecutivo, debbono indicare i mezzi di finanziamento dell’opera ed essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici entro cinque mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’erogazione dei contributi annui costanti viene effettuata direttamente agli enti ed istituzioni beneficiari e la prima annualità sarà posta in scadenza il 1º settembre successivo alla data di approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

nota: testo successivamente modificato dall’art. 1, della Legge regionale Friuli – Venezia Giulia 23 dicembre 1985, n. 53 e dall’art. 4, della Legge regionale Friuli – Venezia Giulia 25 marzo 1996, n. 16.

(Omissis)