Legge regionale 07 gennaio 2002, n.1
Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1:
“Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 2 del 10 gennaio 2002)
ARTICOLO 1
(Inserimento dell’articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. Dopo l’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserito il seguente:
“Art. 15 bis. (Valorizzazione dei prodotti turistici di interesse regionale)
1. La Regione Piemonte si propone di favorire il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione di prodotti turistici di interesse regionale, mediante la valorizzazione delle risorse turistiche presenti sul territorio, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all’interno del Piemonte e sviluppare l’economia turistica regionale.
2. Ai fini della presente legge, per prodotto turistico di interesse regionale si intende la definizione di progetti di intervento, sia pubblici che privati, per la creazione di un complesso di iniziative dirette a soddisfare i bisogni del turista, individuando idonei sostegni strutturali, promozionali e di commercializzazione, capacità professionali e gestionali.
3. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1, l’Agenzia per la promozione turistica di cui all’articolo 6, le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico, nonchè le imprese operanti nel settore turistico.
ARTICOLO 2
(Inserimento dell’articolo 15 ter nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. Dopo l’articolo 15 bis della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:
“Art. 15 ter. (Procedure istruttorie)
1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, finanzia la realizzazione dei progetti di intervento per favorire, anche separatamente, il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici di interesse regionale di cui all’articolo 15 bis, comma 2.
2. Tali progetti di intervento devono contenere la valutazione delle caratteristiche ambientali, culturali, socio-economiche, della capacità di marketing e commercializzazione del prodotto e della redditività del contesto, nonchè le modalità tecniche di finanziamento.
3. Le domande relative ai progetti di intervento sono presentate alla Regione Piemonte entro il 31 marzo di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.
ARTICOLO 3
(Inserimento dell’articolo 15 quater nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. Dopo l’articolo 15 ter della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:
“Art. 15 quater. (Interventi finanziari a sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte)
1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, finanzia progetti finalizzati allo sviluppo dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming), realizzati dai soggetti di cui all’articolo 15 bis, comma 3.
2. Le domande relative ai progetti sono presentate alla Regione Piemonte entro il 30 aprile di ogni anno e sono sottoposte alle valutazioni istruttorie delle strutture regionali competenti.
3. La Giunta regionale può inoltre attivare procedure o progetti finalizzati al sostegno dei flussi turistici verso il Piemonte (incoming) con interventi mirati ai soggetti di cui all’articolo 15 bis, comma 3.
ARTICOLO 4
(Inserimento dell’articolo 15 quinquies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. Dopo l’articolo 15 quater della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:
“Art. 15 quinquies. (Interventi finanziari a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale)
1. I progetti di intervento di cui all’articolo 15 ter, approvati e finanziati dalla Regione Piemonte, hanno carattere di priorità all’interno del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18(Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica).
2. Il programma annuale degli interventi di cui alla l.r. 18/1999 individua le modalità per l’approvazione ed il finanziamento di accordi di programma relativi ad interventi prevalentemente strutturali, sottoscritti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, comma 1.
3. Sono inoltre concessi finanziamenti in conto capitale ai soggetti indicati all’articolo 15 bis, comma 3, per la realizzazione delle azioni definite dall’articolo 15 bis, comma 1, al fine di integrare anche con interventi strutturali, di promozione e commercializzazione le tipologie previste dalla l.r. 18/1999.
ARTICOLO 5
(Inserimento dell’articolo 15 sexies nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. Dopo l’articolo 15 quinquies della l.r. 75/1996, è inserito il seguente:
“Art. 15 sexies. (Interventi a favore della formazione degli operatori)
1. La Regione Piemonte, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, concede finanziamenti a centri ed istituti di formazione professionale che operano nel settore alberghiero per strutture e attrezzature e per la gestione di attività formative.
2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore delle agenzie formative, di cui all’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, che organizzano corsi di formazione per le professioni turistiche di cui alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 ‘Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41
‘Ordinamento della professione di guida alpinà ).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO 6
(Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1. All’articolo 24 della l.r. 75/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“4 bis. Per l’attuazione della presente legge, è altresì autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l’anno 2002, la spesa di euro 2.065.827,60 (lire 4 miliardi), a cui si fa fronte istituendo il capitolo con la seguente denominazione: “Spesa di investimento per interventi di sostegno e realizzazione di prodotti turistici di interesse regionale di cui agli articoli 15 bis, 15 ter, 15 quinquies”, in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 15 ter si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.
4 ter. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 15 quater si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel capitolo 14600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
4 quater. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 15 sexies si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 11520 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
ARTICOLO 7
(Partecipazione della Regione Piemonte alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale)
1. La Regione può partecipare alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9 della l.r. 75/1996 mediante sottoscrizione di quote del capitale sociale delle stesse.
ARTICOLO 8
(Interventi a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali)
1. Nel caso di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico, quali momenti di crisi internazionale, calamità naturali o altri accadimenti a carattere eccezionale, la Regione Piemonte interviene a sostegno dell’economia turistica piemontese con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche particolarmente colpite dalla crisi in atto, ovvero con iniziative a favore dell'”incoming” turistico.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti ad imprenditori turistici, ivi compresi i titolari di agenzie di viaggio, a consorzi senza scopo di lucro rappresentativi di imprese turistiche, alle associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore del turismo.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce di volta in volta in quali eventi sia applicabile il disposto del comma 1 e determina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e per la realizzazione degli interventi.
ARTICOLO 9
(Norma transitoria)
1. La Regione Piemonte, per l’anno 2002, pone in atto un intervento straordinario ed urgente al fine di assicurare, in conformità all’articolo 87, comma 2, lettera b) del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’operatività immediata delle agenzie di viaggio e turismo, messe in crisi dalla fase di contrazione del settore turistico dovuta alla contingente situazione internazionale.
2. L’intervento di cui al comma 1, è attuato con le seguenti misure:
a) la costituzione di un fondo speciale di garanzia bancaria al fine di consentire l’accesso ai finanziamenti necessari alle agenzie e per consentire il contenimento dei relativi tassi di interesse;
b) la realizzazione di programmi promozionali finalizzati al sostegno dell’attività delle agenzie;
c) la realizzazione di iniziative di presenza coordinata in manifestazioni del settore turistico;
d) la realizzazione di progetti di riqualificazione ed aggiornamento professionale dei lavoratori del comparto.
3. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 2, le agenzie di viaggio e turismo presenti ed operanti nel territorio piemontese, autorizzate all’esercizio ai sensi della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo).
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo previsto dal comma 2.
ARTICOLO 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione dell’articolo 7, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: “Sottoscrizione di quote di adesione alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni”, in termini di competenza e di cassa.
2. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 7, per l’anno 2002, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto nel capitolo 25619 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 e del bilancio pluriennale 2001-2003.
3. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 8, per l’anno 2002, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli 14600 e 25810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.
4. Per l’attuazione dell’articolo 9, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di euro 2.583.000 (lire 5.001.385.410) a cui si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002, istituendo capitolo con la seguente denominazione: “Intervento straordinario a favore delle agenzie di viaggio e turismo”, in termini di competenza e di cassa.
5. Alla copertura della spesa prevista dall’articolo 9, per l’anno 2002, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 15910 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di previsione 2002. Il provvedimento integra l’elenco 4 allegato al bilancio di previsione 2002.
ARTICOLO 11
(Integrazione, sostituzione e abrogazione di norme)
1. All’articolo 3, comma 5, della l.r. 75/1996, dopo le parole: “di cui agli articoli 14, 15”, sono inserite le seguenti: “15 bis, 15 ter, 15 quater,”.
2. All’articolo 12, comma 3, della l.r. 75/1996, le parole: “Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale”.
3. E’ abrogata la legge regionale 17 luglio 1997, n. 38 (Sottoscrizione quote di partecipazione al Consorzio “Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte”).
ARTICOLO 12
(Parere dell’Unione europea)
1. In fase di prima attuazione, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis”. La concessione di ulteriori finanziamenti è disposta a seguito del parere favorevole dell’Unione europea.
Autore:
Regione Piemonte
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ambiente, Agenzie di accoglienza, Caratteristiche culturali, Risorse turistiche, Prodotti turistici, Economia, Progetti, Sostegno, Informazione, Turismo, Promozione, Imprese turistiche, Onlus, Accoglienza
Natura:
Legge regionale