Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2005

Legge regionale 07 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1:
“Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 2 del 10 gennaio 2000)

(Omissis)

CAPO III – CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

ARTICOLO 32
(Norme sull’esercizio dell’attività)

1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dalle presenti direttive.
2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.
3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario, o di pubblica sicurezza.
4. E’ vietato porre limitazioni e divieti per l’esercizio dell’attività, disciplinata dalle presenti direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.
5. L’operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l’attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.
6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.
7. E’ vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all’espletamento dell’attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di provenienza.

(Omissis)