Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Ottobre 2005

Legge regionale 07 febbraio 2005, n.28

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28: “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Toscana” n. 11 del 10 febbraio 2005)

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio.

(Omissis)

ARTICOLO 11

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla l. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della repubblica 14 ottobre 1958, 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.p.r 385/2003;
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell’esercizio dell’attività di vendita di cui all’articolo 39;
d) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27;
e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo
Unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato), modificato dall’articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa);
k) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività;
m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali;n) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all’articolo 26.

ARTICOLO 12

Settori merceologici di attività

1. Ai sensi della presente legge l’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), e all’articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all’allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561.
3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

ARTICOLO 13

Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l’attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ( Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Non possono esercitare l’attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall’articolo 472 del codice penale.
4. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

ARTICOLO 14

Requisiti professionali

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare ovvero alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali:
a) relativamente all’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto
nazionale per la previdenza sociale (INPS);
3) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all’esercizio dell’attività di somministrazione:
1) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
3) essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.
2. Ove l’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale.
3. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 3, la Regione definisce:
a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti;
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

ARTICOLO 15

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:
1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera h);
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita
superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera h);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.

ARTICOLO 16

Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti) da ultimo modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63, al comune competente per territorio e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.
3. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

ARTICOLO 17

Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e) e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni dei consumatori e le altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune sulla base degli indirizzi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera i), definisce la programmazione, le condizioni ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
3. Il comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande di autorizzazione devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego nonché la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerente l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
4. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.

ARTICOLO 18

Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di cui agli articoli 4, comma 1 e 22, comma 1, lettera i).
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione al bacino d’utenza interessato dall’insediamento. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi richiede alla stessa un parere non vincolante.
5. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
6. Il comune definisce la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerenti l’immobile e dell’autorizzazione di cui al comma 1, prevedendone la contestualità.
7. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso.

(Omissis)

ARTICOLO 22

Regolamento regionale

1. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione stabilisce, in particolare:
a) il contenuto della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 16, comma 1;
b) il contenuto della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1;
c) le norme sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita;
d) i criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, comma 1;
e) le condizioni ed i criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 18, comma 1;
f) le aree commerciali metropolitane e i bacini omogenei di utenza;
g) le zone del territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all’articolo 17, comma 2;
h) la superficie di vendita massima delle medie e delle grandi strutture di vendita;
i) gli indirizzi per la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita, privilegiando la riqualificazione degli esercizi già operanti e le iniziative di operatori commerciali associati, tenendo conto di eventuali fenomeni di saturazione degli insediamenti, da individuarsi in relazione ai rapporti tra le superfici della media e grande distribuzione e la densità della popolazione, nonché alla sostenibilità infrastrutturale, logistica e di mobilità relativi a specifici ambiti territoriali ed evitando fenomeni di concentrazione di medie strutture di vendita che possano produrre impatti economici e territoriali equivalenti a quelli della grande distribuzione;
j) i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta, in relazione a processi di riqualificazione di strutture già operanti;
k) gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, con particolare riguardo all’inserimento all’interno delle stesse di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche nonché della promozione della fruizione delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
l) i criteri per l’apertura degli esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita;
m) le modalità per l’attuazione della concertazione locale prevista nella presente legge;
n) il contenuto della denuncia d’inizio attività di cui all’articolo 63;
o) il contenuto della comunicazione di cui all’articolo 92, comma 2.

ARTICOLO 23

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono :
a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria) abrogato dall’articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

ARTICOLO 24

Punti vendita non esclusivi

1. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie
pari a metri quadrati 1000;
c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) le medie strutture di vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) le grandi strutture di vendita;
f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati
120;
g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.
2. La prevalenza dell’attività, ai fini dell’applicazione del comma 1, lettera f), è determinata in base al volume di affari.

ARTICOLO 25

Esercizio dell’attività

1. L’apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale.
4. L’autorizzazione per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione di cui all’articolo 28.
5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della l. 108/1999 l’autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal comune.

ARTICOLO 26

Esenzione dall’autorizzazione

1. Non è soggetta ad autorizzazione:
a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all’interno di strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a comunicazione al comune competente per territorio.

(Omissis)

ARTICOLO 29

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
e) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale;
j) per presenze in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

ARTICOLO 30

Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal comune.

ARTICOLO 31

Esercizio dell’attività

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.
3. Nelle aree demaniali non comunali l’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree medesime.
4. Nel territorio toscano l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell’Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

(Omissis)

ARTICOLO 36

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
2. L’attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 37

Fiere e fiere promozionali

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.

ARTICOLO 38

Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:
a) ai soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile)
da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 1995, n. 87; b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a ) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

(Omissis)

ARTICOLO 41

Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio;
b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per impianti ed attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici di cui alla lettera a);
d) per somministrazione presso il domicilio del consumatore, l’organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande
rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, svolto presso l’abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
e) per somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto.

ARTICOLO 42

Esercizio dell’attività

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.
3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.
4. La somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo, nonché nell’ambito di manifestazioni sportive o musicali all’aperto.

ARTICOLO 43

Abilitazione all’esercizio dell’attività

1. L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale di cui all’articolo 47.
2. Gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l’esperibilità di un bando pubblico.
3. I soggetti aggiudicatari delle attività programmate, prima di dare inizio all’attività di somministrazione e comunque non oltre centottanta giorni dall’aggiudicazione, presentano la denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune competente per territorio e possono attivare l’attività dalla data di ricevimento della denuncia.
4. I requisiti di cui all’articolo 42, comma 2 devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

ARTICOLO 44

Attività stagionale

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
2. Ai fini dell’esercizio dell’attività si applicano le procedure di cui all’articolo
43.

ARTICOLO 45

Attività temporanea

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone, l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995, al comune sul cui territorio l’attività si svolge e può essere effettuata dalla data di ricevimento della denuncia.
2. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione ed ai locali o aree cui si riferisce e solo se il richiedente risulta in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l’attività di somministrazione.
3. L’attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d’uso dei locali, delle aree e degli edifici.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione di cui al comma 1, nell’ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 13, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
5. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.

(Omissis)

ARTICOLO 48

Attività escluse dalla programmazione comunale

1. Non sono soggette alla programmazione comunale di cui all’articolo 47 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d’arte. L’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
c) negli empori polifunzionali di cui all’articolo 20;
d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
e) nelle mense aziendali, come definite all’articolo 41, comma 1, lettera e) e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
f) al domicilio del consumatore;
g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a denuncia di inizio di attività, ai sensi degli articoli 58 e 59 della l.r. 9/1995 al comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della denuncia.

(Omissis)

ARTICOLO 80

Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere.
2. Previa concertazione con le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative, il comune può consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza o per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, l’esercizio dell’attività di vendita fino alle ore ventiquattro e di anticipare l’apertura fino ad un massimo di due ore, determinando le aree ed i periodi di apertura, anche in relazione alle caratteristiche delle diverse zone comunali e tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città). In tali casi gli esercizi sono esonerati dal rispetto del limite di tredici ore giornaliere di cui al comma 1.
3. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune può individuare una mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.
4. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, salvo quanto previsto ai commi 5, 6, 8 e 10, osservano la chiusura domenicale e festiva.
5. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre nonché in ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno, individuate dal comune previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2.
6. Previa concertazione con le organizzazioni e associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura domenicale e festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in deroga a quanto previsto al comma 4, coordinandosi con i comuni vicini e nel rispetto della l.r. 38/1998.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura nelle festività del: 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
8. Previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2, il comune, per comprovate necessità tecniche, per rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nelle festività di cui al comma 7.
9. La concertazione di cui ai commi 6 e 8 è finalizzata alla definizione di impegni convergenti sui seguenti elementi:
a) l’individuazione delle deroghe di cui ai commi 6 e 8;
b) la garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori;
c) la realizzazione di attività di promozione qualificata dei flussi turistici e del commercio di vicinato.
10. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare devono garantire una giornata di apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, secondo modalità stabilite dal comune.

ARTICOLO 81

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano gli orari di apertura e chiusura al pubblico entro limiti stabiliti dal comune, fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio.
2. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nei periodi di maggiore
afflusso turistico o in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, il comune, al fine di garantire idonei livelli di servizio, può stabilire programmi di apertura per turno.
3. Gli esercizi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), osservano l’orario dell’attività prevalente.
4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui al presente articolo.

ARTICOLO 82

Orari per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l’attività di vendita per i punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici.
2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l’orario previsto per l’attività prevalente, come definita dall’articolo 24, comma 2.

ARTICOLO 83

Orari per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, il comune definisce gli orari per l’attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l’attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli di cui all’articolo
80.

(Omissis)

ARTICOLO 86

Disposizioni speciali

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività:
le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe,
cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
4. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell’articolo 80.

(Omissis)

ARTICOLO 98

Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse
del territorio comunale

1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.
2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) l’organizzazione funzionale dei centri commerciali naturali sulla base dei seguenti requisiti minimi:
1) associazione delle imprese interessate;
2) definizione e realizzazione di attività, iniziative e funzioni coordinate con il metodo della governance cooperativa tra pubblico e privato, anche per il contenimento dei prezzi;
b) la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei consumatori, anche valutando gli impatti ed i ruoli delle attività commerciali sul contesto socio- economico e territoriale interessato;
c) lo svolgimento di attività di formazione degli operatori commerciali per accrescere la qualità dei servizi resi all’utenza;
d) l’integrazione dell’attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
e) la promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
f) la crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio.
3. I comuni possono definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
4. I comuni possono promuovere accordi con gli operatori che esercitano l’attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane.
5. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono promuovere intese e accordi con le strutture della media e grande distribuzione per realizzare azioni ed iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree territoriali interessate da fenomeni di rarefazione del servizio commerciale.

(Omissis)

ARTICOLO 99

Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici

1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzioni dei luoghi del commercio, dei mercati e degli esercizi di interesse storico, di tradizione e di tipicità.
2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione provvede alla definizione di albi e mappe delle attività commerciali, turistiche ed economiche di specifico interesse storico, di tradizione e di tipicità per i contesti territoriali interessati.

ARTICOLO 100

Osservatorio regionale

1. E’ istituito l’osservatorio regionale sul commercio all’interno del sistema informativo regionale dell’economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all’occupazione, con l’apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Al fine dell’aggiornamento del sistema informativo i comuni trasmettono annualmente al competente ufficio della Giunta regionale i dati relativi alla situazione della rete distributiva.
3. Le informazioni derivanti da questo sistema vengono organizzate, ai fini della programmazione e della verifica, anche secondo criteri coordinati con l’osservatorio nazionale del commercio.
4. Apposita commissione nominata dalla Giunta regionale valuta annualmente i risultati del monitoraggio effettuato dall’osservatorio e fornisce indicazioni sui fenomeni emergenti da osservare, anche per ambito provinciale e per bacino di utenza omogeneo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle associazioni dei consumatori iscritte
nell’elenco di cui all’articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), delle CCIAA, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale.

(Omissis)

ARTICOLO 102

Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita
della stampa quotidiana e periodica

1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa e l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell’esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell’autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente articolo, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
4. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
5. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l’attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.

ARTICOLO 103

Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande

1. Chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell’esercizio.
2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

ARTICOLO 104

Sanzioni per l’attività di commercio su aree pubbliche

1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.
3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, IX e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1500.
5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.

(Omissis)

ARTICOLO 106

Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita
e per la vendita di stampa quotidiana e periodica

1. L’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:
a) qualora vengono meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una media struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica; entro due anni, se si tratta di una grande struttura;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 70.
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

ARTICOLO 107

Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione

1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, nell’ipotesi di cui all’articolo 43, comma 3, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, la denuncia di inizio di attività non sia presentata entro centottanta giorni dall’aggiudicazione ovvero l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia d’inizio di attività;
c) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 70;
d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.

ARTICOLO 108

Decadenza dell’autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche

1. L’autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione;
c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71;
2. L’autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all’articolo 71.

(Omissis)

ARTICOLO 110

Decorrenza e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto all’articolo 111, si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 e da tale data sono abrogate:
a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114);
b) la legge regionale 29 settembre 2003, n. 52 (Inserimento dell’articolo 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
c) la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 10 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche);
d) la legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3 e delle direttive di cui all’articolo 27, i comuni adeguano alla disciplina regionale i propri atti di programmazione ed i propri regolamenti nelle materie di cui alla presente legge.
3. Fino all’approvazione degli atti di programmazione e dei regolamenti di cui al comma 2 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 111

Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande

1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d’azienda.
3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. Fino all’approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento.
5. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, i titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall’articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
6. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, gli esercizi già esistenti, in possesso di più autorizzazioni ai sensi dell’articolo 5 della l. 287/1991, hanno diritto di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.
7. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell’iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera ). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di cui all’articolo 111, comma 1, risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell’iscrizione stessa.
8. Fino all’attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.
9. In luogo delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni degli atti di programmazione comunale di cui all’articolo 47.

ARTICOLO 112

Disposizioni transitorie

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo itinerante rilasciate da comuni toscani a soggetti non residenti in Toscana sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l’autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell’operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre regioni italiane.
2. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, il contenuto dell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui all’articolo 16 del decreto del presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114) mantiene efficacia per i comuni inseriti nell’elenco stesso, fino alla eventuale definizione delle deroghe di cui all’articolo 80.

ARTICOLO 113

Disapplicazione di disposizioni statali

1. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), fatti salvi gli articoli:
1) 10, comma 1, lettera a) ultimo periodo;
2) 15, commi 7, 8 e 9;
3) 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell’articolo 56 del d.m. 375/1988;
4) 28, comma 17;
5) 30, comma 5;
b) gli articoli 1, 2, 3, 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).
2. Dalla data di cui all’articolo 111, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana:
a) la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), fatti salvi gli articoli 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all’articolo 43, e 9, comma 3;
b) l’articolo 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia).