Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Giugno 2005

Legge regionale 07 dicembre 2001, n.32

Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32:
“Interventi a sostegno della famiglia”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Lazio” n. 36 del 29 dicembre 2001)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all’ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri.
2. La Regione, pertanto, nell’ambito delle competenze definite con la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e dei principi fondamentali introdotti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.

ARTICOLO 2
(Obiettivi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell’educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l’aspetto psicologico, sociale e culturale;
e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all’adozione di bambini disabili;
g) assicurare la tutela, l’assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell’ambito familiare;
i) attivare servizi che facilitino la permanenza dell’anziano all’interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
l) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
m) rendere compatibili, anche attraverso l’estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
n) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale;
o) definire gli standards dei servizi residenziali per minori;
p) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l’inserimento nel ciclo scolastico—educativo dei minori;
q) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.

ARTICOLO 3
(Perseguimento degli obiettivi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, nell’ambito del piano socio-assistenziale previsto dall’articolo 46 della l.r. 38/1996, determina gli interventi da attuare nel triennio di riferimento, le aree oggetto di progetti—obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell’IRPEF;
b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
c) presenza nel nucleo familiare di:
1) soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico;
2) anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
3) soggetto in situazione di particolare disagio psico-fisico.
3. Nelle more dell’adozione del nuovo piano socio—assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione-autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l’Osservatorio di cui all’articolo 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all’articolo 13.

(Omissis)

ARTICOLO 6

(Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza)

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione, ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285
“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, incentiva i comuni, singoli e associati e le comunità montane, che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l’adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:
a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell’obbligo e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti;
c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio;
d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l’attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;
e) incrementare il servizio di assistente familiare, di cui alla legge regionale 8 giugno 1995, n. 43, per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere a) e c);
f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano;
g) favorire l’utilizzazione di strutture e supporti tecnico—organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l’infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
h) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo-culturale-ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;
i) realizzare centri d’incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.

(Omissis)