Legge regionale 07 aprile 2000, n.13
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 13: “Nuova disciplina delle professioni turistiche”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 33 del 11 aprile 2000)
(Omissis)
Art. 16
(Inapplicabilità)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 3 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
(Omissis)
Autore:
Regione Veneto
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Onlus, Finalità religiose, Professioni turistiche, Associazioni religiose, Associazionismo, Turismo, Finalità culturali, Finalità ricrestive
Natura:
Legge regionale