Legge regionale 07 agosto 2002, n.35
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 35:
“Modifica alla Legge Regionale 14 aprile 2000, n.47 — (Recepimento del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative a beni immobili di riforma fondiaria — Articoli 9, 10 e 11 — L. 386/19762”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 56 del 12 agosto 2002)
(Omissis)
ARTICOLO 9
Il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 47/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sono trasferiti a titolo gratuito agli Enti pubblici competenti per territorio:
a) le aree urbanizzate destinate a opere di urbanizzazione che risultino tali alla data del 20.4.2000;
b) i fabbricati a destinazione pubblicata nonché i fabbricati, liberi da detentori, che siano dichiarati di pubblico e generale interesse con provvedimento dell’Ente competente. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio, a Enti o Associazioni per fini di assistenza, educazione e culto.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Beni immobili, Culto, Urbanizzazione, Fabbricati, Aree urbanizzate
Natura:
Legge regionale