Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Maggio 2005

Legge regionale 07 agosto 2002, n.32

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 32:
“Intervento della Regione Calabria per le celebrazioni del IX centenario della morte di S. Bruno di Colonia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 14 del 1 agosto 2002, Supplemento Straordinario n. 7 del 10 agosto 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la diffusione della cultura e di ogni iniziativa volta ad inserire la Calabria nei circuiti culturali ed in quelli turistici nazionali ed internazionali, riconosce la rilevanza socioculturale delle iniziative programmate per la celebrazione del IX Centenario della morte di San Bruno di Colonia, fondatore dell’Ordine Certosino le cui spoglie mortali riposano nella Certosa di Calabria da lui fondata nel 1091.

ARTICOLO 2

1. L’evento inserito nelle celebrazioni nazionali con D.M. del Ministro dei Beni Culturali del 26/10/2000 riveste per la Regione Calabria motivo di rilancio del suo patrimonio culturale, spirituale e turistico, legato profondamente alla sua storia ed alle sue nobili origini.

ARTICOLO 3

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è stanziato un contributo straordinario una tantum idoneo a far fronte alle iniziative del Comitato nazionale per le celebrazioni nazionali del IX Centenario della morte di San Bruno di Colonia, di cui al D.M. 14 febbraio 2001, per il sostegno delle attività promosse per le suddette celebrazioni, ivi comprese le pubblicazioni del Carthulario della Certosa.

ARTICOLO 4

1. Sempre per le finalità di cui alla presente legge tale contributo straordinario una tantum è esteso anche a favore della Certosa dei Santi Stefano e Brunone, sita nel Comune di serra San Bruno, per opere di ammodernamento, restauro e valorizzazione della medesima Certosa; per le iniziative di carattere pubblico collegate alla preparazione dell’evento, a favore del Comune di Serra San Bruno, nonché per la Diocesi di Catanzaro-Squillace per compiti di assistenza coordinamento.

ARTICOLO 5

Entro il 30 dicembre 2002 il Comitato nazionale di cui all’art. 2, l’Arcidiocesi Catanzaro-Squillace, la Certosa dei Santi Stefano e Brunone e il Comune di Serra San Bruno, destinatari del contributo, sono tenuti a presentare una dettagliata relazione sull’impiego del contributo, sull’attività svolta ed in corso di svolgimento.
2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo previsto dalla presente legge.

ARTICOLO 6

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutate in complessivi € 154.925,00 così ripartiti: € 64.550,00 Comitato nazionale, € 51.641,00 Certosa di Serra, € 25.823,00 Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, € 12.911,00 Comune di Serra San Bruno, si provvede con le disponibilità esistenti sull’UPB 8.1.01.01 del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2002.
2. La Giunta regionale e autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’ art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro 7 agosto 2002