Legge regionale 07 agosto 2002, n.31
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31: “Statuto della Comunità Montana del Vulture”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 52 del 7 agosto 2002)
ARTICOLO UNICO
E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della L.R. 17.2.1993, n. 9, lo Statuto della Comunità Montana del Vulture nel testo allegato.
(Omissis)
ALLEGATO 1:
Statuto della Comunità Montana del Vulture
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Statuto col termine:
a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana del “Vulture”;
b) legge sulla montagna si intende la legge 31 gennaio 1994, n.97 e successive modifiche;
c) ordinamento locale si intende la legge 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
d) disposizione sulla legge in generale si intende le preleggi al Codice Civile vigente;
e) per Consiglio generale si intende il Consiglio della Comunità Montana del Vulture.
ART. 2
(Natura giuridica)
1. La Comunità Montana del “Vulture”, è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale di Basilicata tra i Comuni di Atella — Barile — Ginestra — Maschito — Melfi —Rampolla — Rapone — Rionero in Vulture — Ripacandida — Ruvo del Monte — San Fele —Venosa.
2. La Comunità Montana del Vulture è Ente Locale Sovracomunale quale unione dei comuni montani avente lo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l’esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Comunità Montana promuove, programma ed attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i Comuni membri.
ART. 3
(Sede)
1. La Comunità Montana ha la propria sede legale nel Comune di Rionero in Vulture (PZ).
2. Gli organi della Comunità Montana del Vulture possono riunirsi in luoghi diversi da tale sede.
3. Per una più funzionale organizzazione del servizio, con delibera del Consiglio Comunitario è possibile decentrare alcuni uffici in altri Comuni facenti parte della Comunità Montana del Vulture.
ART. 4
(Finalita’)
1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e persegue i seguenti obiettivi:
a) rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;
b) promuove, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione del territorio montano favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso la Comunità Montana, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del programma regionale;
c) sostiene, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa montana attuale e potenziale;
d) tutela e conserva il patrimonio monumentale, storico, artistico ed archeologico, dei centri storici, garantendone il godimento da parte della collettività;
e) promuove, singolarmente o in associazione con altre Comunità Montane, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i Comuni ed altri enti interessati, la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari, e la costituzione di consorzi forestali;
f) promuove l’esercizio associato di funzioni e la gestione associata di servizi pubblici, la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati;
g) individuare le forme, i tempi e le modalità della organizzazione della vita comunitaria che risultino adeguate alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici; operare attuando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi; operare con l’impegno di creare condizioni di pari opportunità in ogni aspetto della vita sociale;
h) promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità partecipando, nei modi di legge, al finanziamento e allo sviluppo di forme associative e di cooperazione; a tal fine la Comunità Montana sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato, degli obiettori di coscienza e delle libere associazioni;
i) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo l’associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti dell’habitat montano sui mercati nazionali ed internazionali;
l) la valorizzazione del patrimonio montano e delle tradizioni locali anche al fine di uno sviluppo turistico per l’intero arco dell’anno;
m) nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di intervento, la conservazione e difesa dell’ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;
n) lo sviluppo delle attività turistiche mediante rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e servizi;
o) favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione montana;
p) fornire alla popolazione residente nella zona montana, riconoscendo alla stessa la funzione di servizio che svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano;
q) promozione dell’occupazione attraverso la realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e dei bacini idrominerari mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche minerali;
r) individua e sostiene attraverso opportuni finanziamento iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;
s) riconoscere che tutte le persone hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a sè stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale.
Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni associati, con gli altri Enti e le associazioni di volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
t) promuove il collegamento con i propri emigrati anche mediante l’adesione ad Enti ed Associazioni specifici.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Nazione:
Italia
Parole chiave:
territorio, Unione di comuni, Comunità montana, Archeologia, Centri storici, Dignità economica, Dignità sociale, Arte, Storia, Servizi pubblici, Ambiente, Monumenti, Pari opportunità, Turismo, Identità religiosa, Identità culturale, Statuto, Volontariato, Sicurezza
Natura:
Legge regionale