Legge regionale 07 agosto 2002, n.15
Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15: “Riforma della formazione professionale”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 104 del 9 agosto 2002)
TITOLO I – FINALITA’, SOGGETTI E SERVIZI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all’orientamento, assicurando uguaglianza di opportunità, per sviluppare, in un quadro di formazione continua e permanente, competenze e culture professionali e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà regionale.
ARTICOLO 2
(Destinatari)
1. Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono rivolte a tutti i cittadini europei, senza discriminazioni di sesso e di condizioni sociali. Esse concernono tutti i settori produttivi di beni e servizi e sono riconducibili sia al lavoro subordinato che a quello autonomo, sia individuale che associato, imprenditoriale o libero-professionale.
2. Alle attività di orientamento e di formazione professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa vigente, o nell’ambito di specifici programmi.
3. La Regione garantisce la partecipazione alle iniziative di orientamento e formazione professionale di persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, nonché di soggetti a rischio di emarginazione, per agevolarne l’integrazione sociale e l’inserimento professionale nel mondo produttivo.
ARTICOLO 3
(Offerta di formazione)
1. La Regione, sentite le Province, al fine di orientare l’organizzazione del sistema formativo e dell’orientamento in senso integrato e policentrico, utilizza in modo efficace ed efficiente tutte le risorse disponibili coinvolgendo, anche con la collaborazione delle Province, tutti gli attori del sistema istituzionale, educativo, scolastico, formativo, universitario e del mercato del lavoro, pubblici e privati, nonché delle forze sociali presenti sul territorio. Essa detta indirizzi affinché l’organizzazione dell’offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi, nonché programma, coordina e monitora tutte le attività formative da realizzarsi sul territorio regionale, comprese quelle previste nei patti territoriali, contratti d’area, programmazione negoziata, indipendentemente dalle fonti di finanziamento.
2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi:
a) all’attuazione di efficaci politiche attive del lavoro, attraverso attività formative di qualificazione, destinate a quanti ne siano sprovvisti, di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento, destinate a quanti desiderino migliorare la propria preparazione, di riqualificazione e di riconversione, destinate a quanti abbiano bisogno di conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale;
b) alla promozione di nuove occasioni di impiego, ivi compresa la formazione collegata alle norme in materia di incentivi alla occupazione e di sviluppo della autoimprenditorialità e autoimpiego;
c) alle politiche sociali, nel quadro delle norme che le regolano, con particolare riferimento alla formazione relativa a soggetti svantaggiati, alla promozione dell’integrazione sociale e delle pari opportunità, ai fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica, all’inserimento dei lavoratori in mobilità, dei cassintegrati e dei disoccupati di lunga durata;
d) al miglioramento dell’occupabilità e dell’adattabilità delle aziende e dei lavoratori con particolare riferimento alla formazione continua e permanente, all’apprendistato, ai contratti di formazione-lavoro;
e) alla promozione territoriale, in raccordo con la programmazione negoziata, con particolare riferimento:
1) ai progetti integrati di sviluppo territoriale o settoriale;
2) alla promozione di iniziative locali e di patti territoriali per l’occupazione, ai contratti d’area e ai programmi di distretto;
3) ai programmi comunitari per lo sviluppo dell’occupazione, nell’ambito di nuovi servizi e di nuovi bacini di impiego;
f) all’integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l’assolvimento dell’obbligo di frequenza in attività formative;
g) alla promozione e sviluppo del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità, con attenzione particolare anche allo sviluppo del terzo settore e della cooperazione sociale;
h) a nuove filiere formative tra cui quelle riconducibili:
1) ai bisogni di formazione nella pubblica amministrazione, alla formazione avanzata e superiore, a specifici bisogni formativi collegati al conseguimento di particolari patenti di mestieri o di autorizzazione all’esercizio di specifiche attività;
2) a modalità particolari di formazione professionale, anche individualizzate o a distanza e non legate a una struttura corsuale, realizzate sul territorio regionale, nazionale ed estero, tra cui borse di formazione e di lavoro, tirocini di formazione e di orientamento, stages formativi, piani di inserimento professionale;
3) ad azioni di partenariato transregionale, per la valorizzazione e l’arricchimento delle esperienze regionali e per sperimentare forme di collaborazione e di iniziative comuni;
4) ad attività di formazione professionale internazionali e transnazionali, finalizzate all’integrazione nell’Unione europea, o di aiuto ai paesi in via di sviluppo.
3. La Regione attiva programmi o progetti di rilevanza regionale qualora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, ivi compresi gli interventi nell’ambito della formazione tecnico-professionale superiore.
ARTICOLO 4
(Servizi di orientamento)
1. La Regione, di concerto con le Province, sviluppa e promuove la preparazione alla vita sociale di studio e di lavoro, nonché il passaggio tra una fase e l’altra della vita, favorendo le scelte individuali, in armonia con la conoscenza di sé e delle proprie attitudini, gli interessi e le prospettive occupazionali.
2. La Regione a tal fine promuove l’attuazione sul territorio di servizi di orientamento professionale, finalizzati a favorire nei giovani e negli adulti scelte autonome e consapevoli, per l’inserimento nel mondo del lavoro, per la transizione tra studio e lavoro o tra le varie forme e i differenti livelli e tipologie di attività lavorative.
ARTICOLO 5
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
1. La Regione Puglia, per far fronte alle esigenze di progettazione degli interventi e delle attività di orientamento e di formazione professionale e al fine di conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti strutturali della domanda e dell’offerta del lavoro e delle relative dinamiche, istituisce l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
2. All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti:
a) la definizione e la realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza sempre più approfondita, a livello regionale e locale, della struttura occupazionale e della sua evoluzione;
b) la predisposizione di informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali, settori di attività o tipologie professionali specifiche;
c) la predisposizione e la diffusione di note periodiche che consentano di seguire l’evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro;
d) la redazione e la diffusione di un rapporto annuale sullo stato dell’occupazione, sulla domanda e offerta di lavoro e sulle esigenze formative emergenti dal territorio.
3. Per il reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto, l’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di università, di istituti di ricerche, delle Camere di commercio, dell’INPS, dell’ISTAT, delle associazioni imprenditoriali, delle centrali cooperative e di esperti particolarmente qualificati.
(Omissis)
TITOLO II – CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE PROVINCE
ARTICOLO 9
(Agenzie per la formazione e l’orientamento professionale)
1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire una “Agenzia per la formazione e l’orientamento professionale”, ai sensi degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 10
(Mediateca provinciale)
1. Ciascuna Provincia può promuovere e costituire apposita mediateca operante in ambito provinciale, quale strumento per i servizi formativi a studenti, docenti, aziende, enti e istituzioni.
2. Le Province possono attivare quanto previsto al comma 1 solo con risorse proprie.
ARTICOLO 11
(Modalità per l’attivazione del processo di conferimento delle funzioni)
1. La Regione garantisce, con le procedure e modalità di cui alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 22, l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Province e individua i beni e le risorse da ripartire tra di esse.
2. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti, conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, può essere graduale, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2002.
ARTICOLO 12
(Beni mobili e immobili per l’esercizio delle funzioni)
1. I beni mobili e immobili di proprietà della Regione e connessi all’esercizio delle funzioni conferite sono, con apposito atto della Giunta regionale, attribuiti a titolo gratuito alla Provincia competente per territorio secondo le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 22/2000.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Settore demanio e patrimonio, d’intesa con il Settore formazione professionale, procede alla ricognizione dei beni mobili e immobili da trasferire e redige appositi elenchi distinti per provincia.
3. Le modalità di trasferimento dei beni mobili e immobili saranno definite in un regolamento di attuazione che sarà approvato, sentite le Province, dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2002.
4. Il trasferimento dei beni mobili e immobili si conclude con l’accettazione formale da parte delle Amministrazioni provinciali che ne attivano il buon uso e provvedono alle spese per la relativa manutenzione.
(Omissis)
TITOLO III – RUOLO E FUNZIONI DELLA REGIONE
ARTICOLO 16
(Funzioni)
1. La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell’orientamento e della formazione professionale, in integrazione con i sistemi scolastici, universitari e del lavoro e in raccordo con i servizi dell’impiego.
2. La Regione in particolare esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e valutazione, di vigilanza e controllo in una visione unitaria e omogenea, attraverso direttive esaustive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e per le convenzioni da stipulare con gli enti attuatori.
3. Sono riservati a tal fine alla Regione:
a) i rapporti e le intese con l’Unione europea;
b) il concorso all’elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali;
c) i rapporti e le intese con le strutture centrali e periferiche dello Stato, con le altre Regioni e le Università;
d) la programmazione delle risorse pubbliche destinate agli interventi di formazione professionale comunque svolte nel proprio territorio, attraverso la predisposizione di bandi pubblici, sentite le Province;
e) la programmazione, sentite le Province, dell’offerta formativa nel territorio regionale, in raccordo con gli obiettivi nazionali e in sintonia con le scelte prioritarie operate con l’Unione europea per quelle da essa cofinanziate;
f) la programmazione, sentite le Province e il sistema scolastico e universitario, dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ai sensi della normativa vigente, e la valutazione dei risultati degli interventi a essa collegati;
g) la definizione di criteri, modalità, tempi e procedure per le attività di vigilanza e di rendicontazione;
h) il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati;
i) la definizione degli standards formativi.
4. La Regione svolge ogni altra funzione che richieda esercizio unitario di livello regionale, e in particolare:
a) l’attuazione di interventi di particolare rilevanza, innovatività e sperimentalità, individuati con specifici atti di programma, che vengono riservati alla competenza regionale, e le relative funzioni di vigilanza e controllo;
b) la definizione delle modalità per la certificazione e per l’accreditamento delle strutture formative e la gestione dell’elenco regionale delle strutture accreditate.
(Omissis)
ARTICOLO 23
(Organismi attuatori)
1. La realizzazione delle attività formative può essere affidata, attraverso apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità, priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive regionali, ai seguenti organismi:
a) enti pubblici ed enti privati senza fine di lucro, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
b) consorzi o società consortili di formazione con partecipazione pubblica;
c) imprese e loro consorzi, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all’assunzione presso le stesse;
d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente agli addetti o associati e alle persone da assumere;
e) agenzie provinciali per la formazione professionale, costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale pubblico di cui all’articolo 9.
2. Le convenzioni sono stipulate a condizione che i soggetti attuatori, oltre a essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente, anche in materia di accreditamento e di certificazione delle strutture:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio delle attività oggetto della convenzione stessa;
b) acconsentano al controllo della Regione e delle Province, o delle altre pubbliche amministrazioni, sulla attuazione della convenzione e sull’utilizzo dei fondi a tal fine assegnati;
c) applichino per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere che i fondi assegnati siano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali sono attribuiti e che degli stessi venga dato regolare rendiconto a conclusione dell’attività, con restituzione delle eventuali somme non utilizzate.
4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, la Regione e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, ne dichiarano la risoluzione e dispongono la revoca dei finanziamenti, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Il soggetto attuatore non può sub-appaltare o trasferire a terzi in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione di attività formative affidate, tranne i casi di apporti specialistici preventivamente autorizzati. L’organismo attuatore che incorra nella inosservanza di tali disposizioni decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e non è ammesso a svolgere attività formative per tre anni consecutivi successivi a quelli in cui è stata commessa l’inosservanza.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Lavoro, Uguaglianza di opportunità, Condizioni sociali, Orientamento, Emarginazione, Attività formative, Dispersione scolastica, Integrazione sociale, Non discriminazione, Risorse, Sesso, Educazione, Pari opportunità, Interesse pubblico, Beni, Formazione professionale, Onlus, Sviluppo
Natura:
Legge regionale