Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2005

Legge regionale 06 marzo 2002, n.4

Legge regionale 6 marzo 2002, n. 4: “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e integrazione di disposizioni legislative”.

(da “Boollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 10 del 8 marzo 2002, Supplemento Ordinario n. 1)

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)

1. Alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente Titolo V bis:

“Titolo V-bis – CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NATURALE

ART. 24 bis
(Carta naturalistica della Lombardia)

1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un’ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l’integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.
2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato “Carta naturalistica della Lombardia”, in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.

ART. 24 ter
(Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario)

1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente, con deliberazioni della Giunta regionale, le necessarie misure e modalità per:
a) la definizione della rete ecologica europea “Natura 2000”;
b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l’attuazione di opere di conservazione e ripristino;
c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;
d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;
e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell’Unione Europea con la rete ecologica europea “Natura 2000”;
f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all’articolo 13 della direttiva 92/43/CEE.”;

b) dopo l’articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

“ART. 25 bis
(Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale)

1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere:
a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;
b) attività di tipo didattico – sperimentale in ambito scolastico;
c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale;
d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell’ambiente.
2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l’orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.
3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico – operativa in materia:
a) le reti regionali per l’educazione ambientale: rete di riferimento per l’educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;
b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.”.

2. Alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell’Adda Nord) è apportata le seguente modifica:
a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda, Canonica d’Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara-Gera d’Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d’Adda, Trucazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d’Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano.”.

3. Alla legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino) è apportata la seguente modifica:
a) il secondo capoverso del primo comma dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“Provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Vesate, Boffalora Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono, Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello.”.

4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 76 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell’importo progettuale.”;

b) la lettera b) del comma 78 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;”;

c) il comma 86 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da:
a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;

b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
l) il dirigente dell’Avvocatura regionale o suo delegato;
m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.”;
d) il comma 93 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“93. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:

a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
d) vertenze relative ai progetti di cui
alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d’opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali, per importi superiori al 10 per cento dell’importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.”;
e) il comma 96 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di lavori sussidiati d’importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d’importo inferiore a 7,5 milioni di euro.
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.”;
f) il comma 98 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.”;
g) dopo il comma 98 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti commi 98 bis e 98 ter:
“98 bis. Per i progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 96, inferiori a 100 mila euro, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), assevera la congruità tecnico amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.
98 ter. Per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiori al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della l. 109/1994, assevera la congruità tecnico amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.”.
5. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 (Norme per l’erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ART. 1
La Regione, al fine di favorire la dotazione, da parte di enti e comuni, di strumenti di pianificazione e programmazione urbanistici ed allo scopo di creare le condizioni per una corretta gestione del territorio, eroga contributi:
a) per l’adozione di strumenti urbanistici generali aventi contenuti e procedure previsti dalla legislazione vigente;
b) per la realizzazione di un sistema di informazione territoriale e/o della cartografia tecnica secondo i criteri e le indicazioni deliberati dalla Giunta regionale;
c) per l’approvazione dei documenti di inquadramento di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento).”;

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“ART. 4
I piani di riparto sono predisposti dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall’approvazione del bilancio di riferimento.
Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera a) dell’articolo 1, sono privilegiati: le comunità montane fino ad un massimo del 20% delle risorse disponibili, i consorzi o le associazioni tra i comuni, i comuni:
– inferiori ai 5.000 abitanti;
– privi di strumenti urbanistici;
– montani;
– con strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misura di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);
– inseriti in piani esecutivi regionali o impegnati da programmi regionali di valorizzazione ambientale o paesaggistica.
Nell’assegnazione dei contributi di cui alla lettera b) dell’articolo 1, sono privilegiati gli enti che attuano i programmi oggetto del contributo con personale in servizio nei comuni singoli o associati.
I parametri di valutazione delle istanze di contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 vengono annualmente precisati dalla Giunta regionale.”;
c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5
Il contributo di cui alla lettera a) dell’articolo 1, è dato per i soli piani adottati successivamente all’entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
Il contributo di cui al primo comma è erogato il 30% al momento della esecutività della deliberazione, con la quale si conferisce l’incarico di progettazione; il rimanente 70% al momento dell’esecutività della deliberazione sulle controdeduzioni alle osservazioni al progetto di piano.
Il contributo di cui alla lettera b) dell’articolo 1, è dato per le deliberazioni consiliari approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
Il contributo di cui al terzo comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente, con la quale si conferisce l’incarico per la realizzazione del sistema informativo territoriale; per il rimanente 70% per stati di avanzamento dei programmi di lavoro concordati.
Il contributo di cui alla lettera c) dell’articolo 1 è dato in conto capitale nella misura massima del 60% delle spese previste nella relazione allegata alla domanda e riconosciute ammissibili.
Il contributo di cui al quinto comma è erogato per il 30% al momento dell’esecutività della deliberazione dell’organo competente con la quale si conferisce l’incarico per la redazione del documento di inquadramento; per il rimanente 70% al momento della esecutività della deliberazione di approvazione del documento medesimo.”;
d) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ART. 8
I contributi sono erogati con decreto del dirigente competente.”.
6. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, ove lo studio geologico sia stato predisposto ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, su richiesta del comune interessato, provvede ad erogare allo stesso un contributo nella misura massima dell’80% della spesa per gli incarichi professionali e nei limiti degli stanziamenti a disposizione per l’esercizio finanziario in corso. La Giunta regionale definisce annualmente le modalità ed i tempi per l’erogazione dei contributi.”.
7. La Regione contribuisce con finanziamenti propri all’attuazione del programma Urban Italia di iniziativa nazionale, oggetto di finanziamento statale ai sensi dell’articolo 145, comma 86, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)).
8. Alla legge regionale 23 marzo 1998 n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“1. Ogni intervento riguardante la costruzione o la modifica strutturale di opere esistenti di cui all’articolo 1, comma 1, deve essere preceduto da un progetto di massima, redatto secondo le specifiche competenze professionali da tecnici iscritti ai relativi albi, da presentarsi all’ufficio provinciale del genio civile territorialmente competente unitamente, ove previsto, alla relativa domanda di concessione di derivazione d’acqua ed alla richiesta della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).”;
b) dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente articolo 14 bis:

“ART. 14 bis
(Svolgimento delle attività tecniche)
1. Nel caso in cui le attività tecniche previste dalla presente legge non possano essere svolte direttamente, la Regione può avvalersi di soggetti pubblici o privati di provata esperienza nel settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.”.

9. Alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell’articolo 31 bis è sostituito dal seguente:
“2. I comuni che intendono fruire dei contributi devono farne richiesta alla Regione allegando copia dell’ordinanza che ha disposto l’esecuzione dei lavori, dei documenti comprovanti le spese da sostenere per la progettazione ovvero copia del progetto, nonché del preventivo di massima dei lavori medesimi.”.
10. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente — ARPA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. L’ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi informativi e formativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purchè tale attività non risultino incompatibili con l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale della medesima.”;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“ART. 11
(Organi dell’ARPA)
1. Sono organi dell’ARPA:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio di amministrazione dell’ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
4. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di mancata realizzazione delle priorità strategiche, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato, revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. Con l’avvio delle procedure per la ricostituzione dell’organo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni.
5. Gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dalla Giunta regionale.”;
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

“ ART. 12
(Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Compete al Consiglio di amministrazione:
a) su proposta del Presidente:
a1) nominare il Direttore generale;
a2) approvare la relazione annuale sull’attività svolta dall’Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo;
a4) approvare il piano pluriennale di attività sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell’articolo 17;
b) su proposta del direttore generale, approvare:
b1) i regolamenti contabile ed organizzativo, in cui è definita la dotazione organica;
b2) il bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile;
b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
b4) i programmi di lavoro annuali sulla base del piano pluriennale di attività.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse alla Giunta regionale per l’approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa si intendono approvate. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere b3) e b4), approvate dal Consiglio di amministrazione, sono comunicate alla Giunta regionale.
4. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a3) e a4) e lettera b2) sono trasmesse alla Giunta regionale per la ratifica o l’approvazione da parte del Consiglio regionale.”;
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“ART. 13
(Competenze del Presidente)
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ARPA; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l’ordine del giorno della seduta.
2. Compete al Presidente:
a) verificare l’attuazione del piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione;
b) presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
c) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale dell’ARPA;
d) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore ed i direttori di settori e di dipartimento.
e) proporre l’approvazione del piano pluriennale sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell’articolo 17;
f) proporre l’approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo.”;
e) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“ART. 14
(Collegio dei revisori)
1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l’incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell’Agenzia; predispone la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull’andamento della gestione riferita al conto consuntivo.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Consiglio di amministrazione.”;
f) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ART. 15
(Il Direttore generale)
1. Il Direttore generale è responsabile dell’attività gestionale dell’Agenzia, sia amministrativa che contrattuale che economico-contabile, anche in relazione all’attuazione del piano annuale di attività ed al coordinamento delle attività di strutture centrali e di quelle periferiche.
2. In particolare il Direttore generale predispone:
a) i regolamenti contabile e organizzativo, compresa la dotazione organica;
b) i tariffari;
c) il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il bilancio d’esercizio;
d) il piano pluriennale di attività;
e) il programma di lavoro annuale.
3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Consiglio di amministrazione; l’incarico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.”;
g) il comma 4 dell’articolo 16 è soppresso;
h) l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
“Il direttore generale dell’ARPA individua, con proprio atto, il personale cui è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale. Al suddetto personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.”;
i) il comma 4 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“4. Il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore competente ove delegato, determina le priorità strategiche di intervento dell’ARPA in coerenza con i contenuti del PRS e del DPEFR approvati dal Consiglio regionale.”;
l) il comma 2 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:
“2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l’incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l’incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’ente di provenienza.”;
m) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

“ART. 23
(Contabilità e bilancio)
1. L’ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri.
2. L’esercizio finanziario dell’ARPA coincide con l’anno solare.
3. Il regolamento contabile dell’ARPA deve essere redatto in coerenza con i principi della contabilità economico patrimoniale; per l’attività contrattuale si applicano le norme delle leggi regionali di riferimento.”.
11. In coerenza con il nuovo riparto di competenze tra organi e direttore generale, di cui agli articoli 12, 13 e 15 della l.r. 16/1999, così come modificata dal comma 10, si procede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’attuale Consiglio di amministrazione resta in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per quelli necessari ed urgenti fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.
12. Alla legge regionale 11 maggio 2001 n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti dai impianti fissi per le telecomunicazione e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 8 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“8. E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.”;
b) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ART. 8
(Impianti temporanei per la telefonia mobile)
1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.
2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell’impianto.
3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d’antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all’articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell’impianto.
4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l’impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area.”.
13. Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell’articolo 20, così come modificato dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), è sostituito dal seguente:
“3. Per garantire condizioni e criteri di equità ed un trattamento non discriminatorio degli operatori per l’accesso al mercato del territorio regionale, la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali, qualora siano essenziali per l’espletamento del servizio del trasporto pubblico locale e siano stati finanziati con risorse pubbliche, con particolare riferimento al materiale rotabile metrotranviario, alle reti e relative infrastrutture e ai depositi ubicati nelle aree urbane.”.
14. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
“5bis. Gli obblighi di cui al presente articolo hanno efficacia a partire dal 31 luglio 2002 o prima di tale data nel caso fossero emanati i criteri di cui al comma 2.”.

(Omissis)