Legge regionale 05 gennaio 2000, n.1
Regione Lombardia. Legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
(Da 1° Supplemento Ordinario al “Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia” n. 2 del 10 gennaio 2000)
Art. 1
Disposizioni comuni
(omissis)
34. E’ affidata all’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell’ambito di quanto previsto dalla l. r. 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della Pubblica amministrazione – IReF). Tale attività di formazione e di specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche d’intesa con l’ANCI Lombardia, l’UPL e la delegazione lombarda dell’UNCEM.
(omissis)
36. Può altresì essere affidato all’IReF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:
a) delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), delle IPAB e delle
cooperative sociali;
b) delle comunità religiose che abbiano stipulato un’intesa con la Repubblica italiana.
(omissis)
Art. 4
Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale
(omissis)
121. Ai sensi dell’art. 138 del d. lgs. 112/1998 la Regione esercita le funzioni amministrative relative:
a) alla programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell’offerta formativa;
d) alla determinazione del calendario scolastico;
e) all’erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell’ambito della legislazione nazionale, nonché all’attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo famigliare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. La modalità per l’attuazione degli interventi sono definite dalla giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;
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(omissis)
g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività di cui, rispettivamente, agli artt. 152, comma 3, e 153, comma 3, del d. lgs. 112/1998;
(omissis)
142. E’ istituita la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza è organo consultivo della Giunta regionale e ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte di azione coordinata fra la regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, anche con riferimento all’individuazione e all’utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini della definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della Regione e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto previsto dall’art. 155 del d.lgs. 112/1998;
b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 149, comma 3, lettere a) ed e) del d. lgs. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
143. La conferenza è composta da:
a) l’assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, o suo delegato, che la presiede;
b) tre assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dall’Unione province lombarde (UPL);
c) tre assessori comunali competenti in materia di beni e attività culturali, di cui uno di un comune capoluogo di provincia, designati dall’Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
d) un assessore di comunità montana competente in materia di beni e attività culturali, designato dalla delegazione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il direttore generale della direzione competente in materia di beni e attività culturali della Giunta regionale.
144. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente può convocare i rappresentanti dei
soggetti indicati all’art. 154 del d. lgs. 112/1998; possono altresì partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali.
(omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Turismo, Formazione del personale, Guide turistiche, Cooperative sociali, Pubblica amministrazione, Manutenzione, Scuola, Ipab, Attività culturali, Edilizia di culto, Beni culturali, Onlus, Edifici di culto, Contributi
Natura:
Legge regionale