Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 05 dicembre 2005, n.29

Legge regionale 5 dicembre 2005, N. 29: “Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ”

(Omissis)

ARTICOLO 4
(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica nei confronti delle seguenti categorie:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio, qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita’ medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonche’ medici veterinari qualora pongano in vendita in forma
diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli), e successive modifiche;
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita’ di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche;
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti nonche’ degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l’importazione, la
lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui), e successive modifiche; per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 2
della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative), e all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la
fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche;
f) artigiani, iscritti nell’apposito albo, nonche’ loro consorzi, e industriali, e loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi e’ consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonche’ cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attivita’, e coloro che esercitino la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su
terreni soggetti a usi civici nell’esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonche’ quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell’ambito delle procedure fallimentari;
j) espositori a mostre e fiere campionarie per la vendita dei prodotti esposti ai visitatori e per la durata delle manifestazioni espositive;
k) enti pubblici, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell’ambito delle rispettive funzioni o attivita’ istituzionali;
l) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
m) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attivita’;
n) gestori di teatri, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
o) gestori di musei pubblici e privati per la vendita di merci effettuata in tali luoghi.

(Omissis)

ARTICOLO 21
(Spacci interni)

1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, le associazioni di volontariato, le
ONLUS, le associazioni e le cooperative senza fini di lucro, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri
dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

2. L’attivazione dell’esercizio e’ soggetta a denuncia di inizio attivita’, nella quale devono essere dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 5 in capo alla persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme igienico-sanitarie relativamente ai locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

3. Ai soggetti ammessi all’acquisto nei locali di cui al comma 1 deve essere rilasciata apposita tessera e i loro nominativi devono essere annotati in un
apposito registro.

4. Il requisito del mancato accesso diretto dalla pubblica via e’ richiesto solo per i locali operanti successivamente al 31 dicembre 1998.

(Omissis)

ARTICOLO 26
(Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale)

1. Per commercio equo e solidale si intende la vendita al dettaglio dei beni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), provenienti esclusivamente
dai Paesi in via di sviluppo, secondo i criteri contenuti nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 1994 (Risoluzione sulla promozione del
commercio equo e solidale fra Nord e Sud), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ Europee n. C 044 del 14 febbraio 1994.

2. Le attivita’ del commercio equo e solidale possono essere svolte esclusivamente da associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni e cooperative senza fine di lucro e altri enti non commerciali, con l’osservanza delle disposizioni concernenti gli esercizi di vicinato e di quelle relative al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10. Le attivita’ del commercio equo e solidale non possono essere svolte da imprese individuali e societa’.

3. Ai soggetti individuati al comma 2 e’ consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, in deroga alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, fermo restando che tali soggetti sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile. Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui
all’articolo 50, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui al comma 2, che siano in possesso del decreto di cui al comma 4, in deroga ai criteri di priorita’ per l’assegnazione delle aree predette di cui all’articolo 50, commi 4 e 5.

4. Agli esercizi ove si effettui la vendita al dettaglio di beni che, almeno per l’80 per cento del volume d’affari, facciano parte del circuito del commercio equo e solidale, e’ conferita la denominazione di <> con decreto del Direttore centrale attivita’ produttive, previa verifica dei requisiti previsti.

5. La domanda di conferimento della denominazione di <> va presentata alla Direzione centrale attivita’ produttive, completa di tutti i dati identificativi del soggetto di cui al comma 2, incluso il possesso dei requisiti morali e professionali, nonche’ di tutti i dati identificativi dell’esercizio per il quale si intende ottenere la denominazione. Alla domanda vanno allegati, in particolare, copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonche’ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si attesta di essere a conoscenza delle prescrizioni regionali vigenti in materia di commercio equo e solidale. La domanda si considera accolta per silenzio assenso, se il provvedimento negativo non viene comunicato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della domanda stessa.
In caso di accertamento definitivo della non conformita’ degli atti presentati alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Direzione centrale
attivita’ produttive provvede con atto motivato di diniego, da comunicarsi al soggetto che ha inoltrato la domanda.

(Omissis)

ARTICOLO 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

1. Ogni operatore commerciale puo’ effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura nelle seguenti festivita’: 1 gennaio, Pasqua, lunedi’ dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
3. All’interno di ciascun ambito di cui all’allegato C un’apposita Conferenza dei Comuni delibera entro il 30 novembre di ogni anno il programma delle eventuali chiusure obbligatorie degli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari nelle domeniche e negli altri giorni festivi, secondo criteri uniformi, che comunque consentano la concomitante apertura in tutti i Comuni interessati per almeno otto domeniche all’anno oltre a quelle nel mese
di dicembre.
4. La Conferenza dei Comuni di cui all’allegato C e’ convocata dalla Regione ed e’ estesa senza diritto di voto al Comune capoluogo di provincia. Al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le
parti, la Conferenza deve preventivamente attivare un tavolo di concertazione con le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, artigiani, turistici e dei servizi, le associazioni di tutela dei consumatori e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
5. La Conferenza e’ validamente costituita con l’intervento di almeno un quarto dei Comuni aventi diritto, purche’ la popolazione complessiva dei Comuni intervenuti corrisponda ad almeno un terzo di quella complessiva dei Comuni convocati.
6. Le deliberazioni della Conferenza sono approvate con il voto favorevole della meta’ piu’ uno dei Comuni votanti, purche’ la popolazione complessiva dei Comuni che hanno espresso voto favorevole corrisponda ad almeno la meta’
della popolazione complessiva dei Comuni intervenuti.
7. Ai fini della validita’ delle deliberazioni di cui al comma 6, la popolazione di ciascun Comune viene calcolata secondo i dati dell’ultimo censimento.
8. Le deliberazioni di cui al comma 6 sono vincolanti per tutti i Comuni dell’ambito, a esclusione di quelli classificati come localita’ turistiche e non possono essere revocate o modificate prima che sia trascorso almeno un
anno dalla loro adozione.
9. Fermo restando quanto prescritto al comma 3, per motivate esigenze di pubblico interesse relative allo sviluppo economico e turistico del territorio e alla residenzialita’ dei centri storici, i Sindaci, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, artigiani, turistici e dei servizi, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, possono, in
particolari occasioni che comportino afflussi straordinari di popolazione residenziale e non, disporre l’apertura obbligatoria delle attivita’ di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in determinati giorni,
anche festivi e secondo orari prestabiliti.
10. Per comprovate esigenze di pubblico interesse ovvero qualora ne ricorra l’esigenza, i Comuni hanno facolta’ di derogare alla chiusura obbligatoria di cui al comma 2.
11. Con regolamento regionale sono individuate le ulteriori modalita’ di convocazione e funzionamento della Conferenza.

(omissis)

ARTICOLO 57
(Esenzione dall’autorizzazione)

1. Non e’ necessaria alcuna autorizzazione per:
a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita’ religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) la vendita nelle sedi delle societa’ editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
g) la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(Omissis)

ARTICOLO 66
(Esclusioni)

1. Le norme della presente legge non si applicano all’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate;
b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo);
c) dagli enti pubblici, dalle fondazioni, dalle ONLUS, dalle associazioni e dai soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali e sportive o nell’ambito delle funzioni o attivita’ istituzionali esercitate nelle rispettive sedi.

(Omissis)
ARTICOLO 68
(Disciplina delle attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel
cui territorio e’ ubicato l’esercizio.

2. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e’ soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.

3. E’ soggetto alla denuncia di inizio attivita’ l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b);
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
d) nel domicilio del consumatore;
e) nelle attivita’ svolte in forma temporanea;
f) nelle attivita’ svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunita’ religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine;
g) all’interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni;
h) nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalita’ assistenziali riconosciuti a norma di legge; qualora i circoli privati non aderiscano ai predetti organismi, trova applicazione il regime di cui al comma 1.

4. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e’ consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di
sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonche’ nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il
Sindaco, con propria ordinanza, puo’ temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per
cento del volume.

5. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta’ di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano. In ogni caso l’attivita’ di vendita e’ subordinata alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

6. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 69, commi 1 e 3, stabiliscono i criteri e le condizioni, revisionabili ogni due anni, relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, nonche’ le condizioni per l’esercizio dell’attivita’ di somministrazione stagionale.

7. L’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di
outlet, ovvero ubicata in edifici di proprieta’ pubblica, cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico, e’ soggetta ad autorizzazione comunale, in deroga ai limiti numerici fissati negli indirizzi, criteri e condizioni di cui al comma 6 e all’articolo 69, comma 1.
Tale autorizzazione non e’ in alcun caso trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con il centro, il complesso o l’edificio.

(omissis)

ARTICOLO 77
(Esclusioni)

1. Non sono soggette alle disposizioni in materia di orari:
a) le attivita’ di somministrazione al domicilio del consumatore;
b) le attivita’ di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
c) le attivita’ di somministrazione negli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali;
d) le attivita’ di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi, delle ONLUS e degli enti a carattere nazionale le cui finalita’ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
e) le attivita’ di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
f) le attivita’ di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunita’ religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
g) le attivita’ di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
h) le attivita’ di somministrazione effettuate nelle aziende agricole.

(Omissis)