Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Luglio 2006

Legge regionale 05 dicembre 2005, n.20

legge regionale 5 dicembre 2005, N. 20: “Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”

(da: “Bollettino Ufficiale regione Sardegna” del 9 dicembre 2005 N. 37

(Omissis)

ARTICOLO 4
Sistema dei servizi per il lavoro

1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. I soggetti istituzionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all’articolo 14, e l’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’articolo 15.

3. Gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell’espletamento dei servizi secondo le modalità previste dalla presente legge.

4. Sono definite servizi pubblici per il lavoro tutte le attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, rese dal sistema di cui al comma 1, volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’accesso alla formazione, la promozione dell’imprenditorialità, la promozione culturale e formativa della persona e tutte le iniziative mirate allo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità.

5. L’accesso ai servizi pubblici per il lavoro deve essere assicurato ai cittadini in condizioni di parità, senza discriminazioni di sesso, di condizioni familiari o sociali, di nazionalità, di cittadinanza, di provenienza territoriale, di opinione o affiliazione politica, religiosa, associativa o sindacale.

6. Al fine di perseguire la massima qualificazione dell’offerta di lavoro e di crescita dell’occupazione, nonché di dare efficienza ed efficacia ai servizi espletati, l’organizzazione del sistema dei servizi per il lavoro si ispira:

a) al principio della sussidiarietà tra la Regione e le province, i comuni e gli altri enti locali, associazioni e organizzazioni della società civile, il sistema scolastico, universitario e della formazione professionale;

b) al principio della concertazione con le organizzazioni del sindacato, delle imprese e del terzo settore.

7. Gli utenti del sistema regionale dei servizi per il lavoro accedono gratuitamente a tutti i servizi espletati dai soggetti istituzionali e dagli altri soggetti accreditati.

(Omissis)