Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Maggio 2005

Legge regionale 05 agosto 2003, n.43

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 43:
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d’inizio delle attività edilizie – Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico – Disciplina del contributo di concessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività urbanistico/edilizia – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 34 del 13 agosto 2003)

(Omissis)

ARTICOLO 7
(Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della l.r. 52/1999)

1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 52/1999, è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni generali”.
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della concessione edilizia o della denuncia di inizio dell’attività, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre in materia urbanistica.”.
3. All’inizio del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 sono inserite le seguenti parole:
“Per le richieste di concessione edilizia”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 sono soppresse le parole: “di autorizzazione ovvero”.
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 è sostituito dal seguente:
“4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio della concessione; a tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l’acquisizione è a carico del comune.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al professionista abilitato per la denuncia d’inizio dell’attività nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.
4 ter. Su richiesta dell’interessato o del comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 52/1999 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa; qualora successivamente all’inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.”.

(Omissis)