Legge regionale 04 novembre 2002, n.33
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33: “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 109 del 8 novembre 2002)
(Omissis)
SEZIONE II – Competenze della Regione
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
b) promozione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;
c) coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
d) verifica dell’efficacia ed efficienza dell’azione promozionale delle strutture associate, di cui all’articolo 7, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
e) attuazione degli interventi finanziati dall’Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell’offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale.
2. Per l’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all’articolo 7 e i Presidenti delle province o loro delegati. Il comitato è convocato e presieduto dall’assessore regionale al turismo o, in sua vece, da un dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo.
3. Il comitato di cui al comma 2 esprime parere sugli strumenti di programmazione di cui agli articoli 14 e 15.
SEZIONE III – Competenze delle autonomie territoriali e funzionali
ARTICOLO 3
(Funzioni delle Province)
1. La provincia svolge le seguenti funzioni:
a) presentazione, entro il 31 marzo dell’anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all’articolo 14;
b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell’ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all’attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d’epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
i) tenuta dell’albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 117;
n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).
ARTICOLO 4
(Funzioni dei Comuni)
1. Il comune svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte alla provincia competente per territorio per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell’articolo 20 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell’articolo 47;
d) rilascio del parere sull’iscrizione all’albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 41, 52, 53, 84.
(Omissis)
CAPO II – Strumenti operativi
SEZIONE I – Strumenti di programmazione turistica regionale
ARTICOLO 14
(Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio dell’anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il programma, avente validità triennale, individua:
a) gli obiettivi dell’intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all’estero e le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area;
b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:
1) turismo fieristico, d’affari e congressuale;
2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all’aria aperta;
3) turismo culturale e religioso;
4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.
2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all’articolo 7.
3. Il programma triennale mantiene validità fino all’approvazione del programma triennale successivo.
(Omissis)
SEZIONE II – Strutture ricettive extralberghiere
ARTICOLO 25
(Strutture ricettive extralberghiere)
1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c) le attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive – residence;
f) le attività ricettive in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d’epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato F parte prima, composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa l’eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone alloggiate.
3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato F, parte prima composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui al presente comma possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.
4. Sono attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione ed i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte seconda.
5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.
6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i servizi minimi di cui all’allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.
7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la denominazione di country house le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno 5.000 metri quadrati da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’allegato F, parte quinta composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’allegato G, attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo. Nei centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico ed è comunque garantita, anche tramite specifica convenzione, l’assistenza sanitaria per le necessità di pronto intervento.
10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a sessanta giorni all’anno, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’allegato G caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richieda nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle.
14. Sono residenze d’epoca le strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all’allegato G, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti previsti all’allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’alpinismo e dell’escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata.
17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie.
(Omissis)
CAPO III – Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici.
SEZIONE I – Individuazione e definizione degli operatori.
ARTICOLO 64
(Associazioni e organismi senza scopo di lucro)
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 63 esclusivamente per i propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di collaborazione e purché iscritte nell’elenco speciale di cui all’articolo 75. A tale fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.
2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui all’articolo 69.
3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose, sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione. Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali con massimale non inferiore a due milioni di euro.
4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l’organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie autorizzate.
(Omissis)
SEZIONE II – Procedure per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo
ARTICOLO 75
(Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo di lucro)
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle associazioni di cui all’articolo 64 comma 1; l’elenco è pubblico e le sue risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.
2. L’iscrizione nell’elenco e l’eventuale cancellazione avvengono a richiesta dell’organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell’elenco speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:
a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio deve essere inviata annualmente;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, concernente l’indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche svolte dall’associazione medesima, che deve risultare iscritto all’albo provinciale dei direttori tecnici di cui all’articolo 78.
4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei limiti e secondo le modalità indicate nell’articolo 64.
(Omissis)
SEZIONE III – Obblighi e sanzioni
ARTICOLO 90
(Inapplicabilità)
1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all’articolo 82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività di cui all’articolo 82 a favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
(Omissis)
Autore:
Regione Veneto
Dossier:
Turismo religioso
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Assistenza, Sviluppo educativo, Ostelli per la gioventù, Turismo culturale, Beni turistici, Iniziative turistiche, Case religiose di ospitalità, Servizi turistici, Sviluppo sociale, Informazione, Sovvenzioni, Agevolazioni, Agenzie di viaggio, Promozione, Finalità religiose, Enti religiosi, Onlus, Strutture ricettive, Programmazione, Accoglienza, Contributi
Natura:
Legge regionale