Legge regionale 04 giugno 2008, n.6
L.R. Basilicata 4 giugno 2008, n. 6: “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”.
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, favorendo, pertanto, le azioni volte al miglioramento dell’offerta turistica attraverso interventi mirati
alla promozione e diffusione degli standard qualitativi delle strutture ricettive.
2. Con la presente legge, la Regione Basilicata stabilisce i requisiti delle strutture ricettive, le loro dipendenze e i criteri per la loro classificazione e determina, altresì, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture ricettive.
(omissis)
ARTICOLO 5
Definizioni e caratteristiche
1. Sono strutture ricettive extralberghiere:
a) case per ferie;
b) case religiose di ospitalità ;
c) centri soggiorno studi;
d) ostelli per la gioventù;
e) rifugi escursionistici;
f) rifugi di montagna;
g) affittacamere;
h) affittacamere in esercizi di ristorazione;
i) case e appartamenti per vacanze;
j) attività ricettive di turismo rurale;
k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
l) attività ricettive di bed & breakfast.
2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.
3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’ le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell’Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la
stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.
4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente
alla formazione, all’insegnamento e all’educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica.
5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTU’ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.
[…]
ARTICOLO 6
Definizioni e caratteristiche
1. Sono strutture ricettive all’aperto:
a) i villaggi camping;
b) i campeggi;
c) le aree attrezzate di sosta temporanea.
2. I VILLAGGI CAMPING sono complessi ricettivi a gestione unitaria, composti da unità abitative fisse e/o mobili e tende di proprietà della struttura, allestiti ed attrezzati su aree recintate e destinati alla sosta ed al soggiorno di turisti. Ai turisti provvisti di propri mezzi di pernottamento può essere comunque destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
3. Sono CAMPEGGI le strutture ricettive a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di tende o di propri mezzi mobili e autonomi di pernottamento. Alle unità abitative mobili diverse dalle tende può essere destinato un numero di piazzole non superiore al trentacinque per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Possono disporre di ristorante,
bar ed altri servizi accessori.
4. Sono AREE DI SOSTA temporanea le aree a gestione unitaria, attrezzate e riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, per un massimo di
quaranta piazzole; possono disporre di bar e spaccio al servizio delle sole persone ospitate.
5. E’ vietata la vendita frazionata delle singole piazzole e delle strutture ancorate al suolo.
6. Per gestione unitaria si intende quanto previsto dall’articolo 4, comma 6.
ARTICOLO 7
Realizzazione di strutture ricettive all’aperto
1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all’aperto è soggetta alle norme igienico–sanitarie, urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
2. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento costituiti da tende, roulotte, caravan, mobilhome, capanni, casemobili, maxicaravan e similari. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare gli eventuali meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al suolo e gli allacciamenti devono essere rimovibili in qualsiasi momento.
1. In occasione di avvenimenti a carattere straordinario, con finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali e religiose, il Comune territorialmente competente può autorizzare, in aree pubbliche o private, campeggi a carattere occasionale e temporaneo, fermo restando il rispetto delle norme igienico–sanitarie e di pubblica sicurezza.
(omissis)
ARTICOLO 13
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive extralberghiere
1. Le strutture ricettive devono essere conformi alle prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico–sanitarie e di sicurezza previste dalle leggi in vigore, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3.
2. Ferma restando la disciplina prevista dalle relative leggi e regolamenti attuativi per le strutture di cui all’articolo 5, commi 10, 11 e 12, le strutture ricettive di cui all’articolo 5, commi 8 e 9 debbono essere
realizzate in immobili destinati a civile abitazione.
3. Ai fini della classificazione, ad esclusione delle strutture di cui ai commi 10,11 e 12 dell’art.5, tutte le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti e fornire i servizi minimi previsti nel isciplinare della Classificazione.
ARTICOLO 14
Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive all’aperto
1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche previste dal Disciplinare della Classificazione.
2. I villaggi–camping sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle; i campeggi con quattro, tre, due e una stella; le aree attrezzate di sosta temporanea non sono classificate.
3. I villaggi camping possono assumere la denominazione aggiuntiva di “centro vacanze” qualora siano dotati di impianti con servizi sportivi, commerciali e di svago.
4. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono riservate esclusivamente ad una clientela itinerante. E’ consentita la sosta anche per frazioni di giornata e, comunque, per un periodo non superiore alle settantadue ore consecutive. Nel rispetto degli strumenti urbanistici, le aree devono essere attrezzate per il rifornimento di acqua potabile, energia elettrica, pozzetti di scarico autopulenti, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Possono essere abbinate ad attività di ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio ai viaggiatori.
(omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ostelli, Turismo, Strutture ricettive extralberghiere, Case per ferie, Case religiose di ospitalità, Strutture ricettive all'aria aperta
Natura:
Legge regionale