Legge regionale 04 gennaio 2014, n.5
L.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5: "Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale".
TITOLO I
Finalità e oggetti degli interventi
ARTICOLO N.1
(Finalità della legge)
Art. 1
1. La Regione Abruzzo riconosce la cooperazione allo sviluppo e l’attività di partenariato internazionale quali strumenti essenziali di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani.
2. La Regione, promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale e di partenariato internazionale al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
3. Ai predetti fini la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) e dalle altre istituzioni a tal proposito qualificate, e di ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, per quanto possibile in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le Istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.
4. La Regione sviluppa, promuove e sostiene l’internazionalizzazione del territorio attuata dagli enti locali, la responsabilità sociale d’impresa promuovendo una rete strutturata di attori regionali, nazionali ed internazionali.
ARTICOLO N.2
(Intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale)
Art. 2
1. L’intervento regionale nella materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a), del comma secondo dell’art. 117 della Costituzione.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, la Regione provvede anche all’esecuzione ed all’attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell’art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell’art. 117 della Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
4. L’attività di mero rilievo internazionale si svolge nell’ambito dei principi che la riguardano.
ARTICOLO N.3
(Cooperazione decentrata)
Art. 3
1. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione e dalle comunità locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative è definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati.
2. L’esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunità regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
3. Per le finalità indicate all’art. 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati, senza fini di lucro, operanti nel proprio territorio, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, favorendone l’accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
4. Per le finalità indicate all’art. 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell’Unione europea e di Organizzazioni internazionali.
5. La Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed Enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell’ambito dell’Assemblea delle Regioni d’Europa, della Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d’Europa e dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo.
ARTICOLO N.4
(Obiettivi dell’azione regionale)
Art. 4
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire una visione strategica delle azioni favorendo il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale sono finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile e l’autosviluppo delle comunità locali interessate, in particolare attraverso azioni volte a sostenere:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari, l’autosufficienza alimentare e la salvaguardia della vita umana;
b) la valorizzazione delle risorse umane, la conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità favorendo la cultura dello sviluppo sostenibile;
c) il mantenimento dell’identità culturale;
d) l'attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo locale endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi interessati;
e) la promozione e la difesa della democrazia, dei diritti civili e politici e dei diritti al lavoro;
f) il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la lotta allo sfruttamento minorile e la realizzazione di pari opportunità;
g) il sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, l'assistenza e la ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità e/o eventi bellici, la salvaguardia delle minoranze etniche;
h) lo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali;
i) la promozione della Responsabilità Sociale di Impresa;
l) la promozione del progresso con i mezzi della cooperazione decentrata, creando lievito nell’ambiente in cui operano le imprese regionali, mediante la testimonianza dei valori della solidarietà, sviluppando un luogo favorevole all’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese del territorio regionale;
m) l'attivazione di processi di autosviluppo creando in loco una rete di produzione e distribuzione di beni di consumo primari, istituendo delle vere e proprie filiere, realizzando in loco parte dei materiali di sostegno;
n) il trasferimento tecnologico;
o) la realizzazione di una rete di solidarietà volta a creare presidi umanitari.
3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, e con il corpo diplomatico presente, al fine di ottimizzare le risorse, e di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In quest'ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.
ARTICOLO N.5
(Soggetti della cooperazione internazionale)
Art. 5
1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale:
a) gli Enti locali, le Organizzazioni non governative (O.N.G.), le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), le Organizzazioni di volontariato, le Cooperative sociali e le Associazioni di promozione sociale, che prevedono nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative;
b) le università, le scuole e gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed informazione, fondazioni con finalità attinenti alla presente legge;
c) gli Enti e gli Istituti di ricerca;
d) le imprese, anche di pubblico servizio;
e) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);
f) le organizzazioni sindacali e di categoria;
g) le comunità di immigrati;
h) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate alle finalità di cui alla presente legge;
i) il corpo diplomatico.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi internazionali con cui il Ministero degli Affari Esteri italiano collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere attivamente presenti nel territorio d'Abruzzo, nonché essere iscritti all’Albo Regionale appositamente costituito, al fine di verificare l’idoneità dei richiedenti.
ARTICOLO N.6
(Ambiti di intervento)
Art. 6
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo, sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come predisposizione e verifica di fattibilità di interventi di particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico – sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace, iniziative culturali, di ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con le modalità previste agli articoli 7, 8, 9 e 10, le iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 5.
ARTICOLO N.7
(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)
Art. 7
1. La Regione, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché in collaborazione con Stati ed Enti territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
a) il supporto informativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all'art. 5;
b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle attività dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
3. La Regione favorisce la cessione gratuita ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), per iniziative di carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri, delle Aziende sanitarie e degli Enti dipendenti dalla Regione, non più destinati a finalità pubbliche e cancellati dai rispettivi inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e l'assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso l'impiego di personale qualificato della propria Amministrazione e degli Enti da essa dipendenti, con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o finanziamenti della Regione Abruzzo, del Ministero Affari Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni riconoscendo il servizio prestato ai fini delle progressioni di carriera, dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite il coordinamento di cui all'art. 11, comma 2, lettera g), viene assicurata l'opportuna integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, con particolare riferimento alle politiche di collaborazione economica, produttiva, tecnologica e commerciale.
8. Le azioni concernono:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
b) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di Paesi in via di sviluppo, in loco e in Abruzzo, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonché la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
c) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;
d) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;
e) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;
f) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;
h) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;
i) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;
l) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;
m) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine;
n) la promozione di programmi di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali fra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra i giovani.
9. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.
10. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
11. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese – italiani e dei Paesi partner – che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonché di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.
12. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della Legge 9 luglio 1990, n. 184.
13. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'art. 1 e in particolare:
a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;
b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
c) ricorrere prioritariamente a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonché a beni e attrezzature reperibili nei Paesi in via di sviluppo destinatari degli interventi o viciniori.
ARTICOLO N.8
(Interventi di emergenza)
Art. 8
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), anche in collaborazione con le strutture regionali della Protezione civile, O.N.G. e con soggetti pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza, nei seguenti ambiti:
a) attività di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;
b) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni colpite;
c) attività di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni profughe o rifugiate nel territorio d’Abruzzo a seguito degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione previste dall'art. 11. Gli eventuali finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite delle disponibilità previste a tale scopo dal bilancio regionale e possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa presunta. Il saldo verrà erogato ad avvenuta approvazione del relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla concorrenza della somma di € 200.000,00, dando tempestiva comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative assunte. Di tali somme dovrà essere approvato apposito rendiconto concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale può costituire un'apposita unità di crisi, implementare una Rete Infrastrutturale con gli attori locali e sovralocali in tutte le aree di interesse, per veicolare gli aiuti di emergenza e studiare modalità di intervento rapido e predisporre una Forza di Intervento Rapido (F.I.R.) in cooperazione con la Protezione Civile.
ARTICOLO N.9
(Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e dell'interculturalità)
Art. 9
1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione Abruzzo può realizzare iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sensibilizzare la comunità regionale, e in particolare i giovani, ai valori della pace, dell'interculturalità, della solidarietà fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, assume iniziative volte a favorire altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.
ARTICOLO N.10
(Iniziative di formazione nel campo della cooperazione internazionale)
Art. 10
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera d), favorisce e finanzia iniziative di formazione di operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), anche tramite convenzione con Enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attività di assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 5, in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed internazionali.
TITOLO II
Programmazione degli interventi
ARTICOLO N.11
(Programmazione degli interventi)
Art. 11
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge, denominato "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale". Detto documento e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 6, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
a) l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'art. 8, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime;
b) gli obiettivi da conseguire nell’arco del triennio, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'art. 17;
c) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, compresi fra quelli indicati negli articoli 1 e 5, i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione umanitaria, progetti e iniziative di partenariato internazionale;
d) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria, le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi;
e) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 7, comma 2, lett. b);
f) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
g) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri.
3. Le indicazioni di cui all'art. 2, lett. b), c), d), e) ed f) sono contenute nei bandi per la presentazione di proposte progettuali, emanati ogni triennio dal Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale.
4. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale", consulta preventivamente i soggetti impegnati nella cooperazione internazionale, il Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione e lo Sviluppo di cui all’art. 14, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale di cui al successivo comma 6, lett. a).
5. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del "Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale" ed un programma annuale di attuazione del medesimo documento.
6. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale organizza periodicamente, almeno a cadenza triennale e prima della predisposizione del programma triennale di cui all’art. 11:
a) una Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale, quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese, nonché di formulazione delle linee della successiva programmazione, con la partecipazione e la collaborazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, e in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati;
b) una manifestazione, avente per oggetto il mercato equo e solidale e del consumo critico al fine di promuovere la vendita dei prodotti provenienti dai Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, da parte di istituzioni e associazioni italiane o di immigrati provenienti dai relativi Paesi che si occupano, senza fini di lucro, di commercio equo e solidale.
ARTICOLO N.12
(Attuazione del programma regionale)
Art. 12
1. Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni – Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale, che vi provvede secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Alla realizzazione dei programmi e dei progetti di iniziativa regionale, la Giunta regionale provvede, previa stipulazione di appositi convenzioni o contratti sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale:
a) direttamente, attraverso i propri Uffici o quelli degli Enti dipendenti dalla Regione, nonché avvalendosi dell'attività di strutture finanziarie dalla stessa controllate;
b) avvalendosi della collaborazione di Enti locali, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, università, scuole, enti e istituti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private non aventi finalità di lucro;
c) concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative dei soggetti di cui agli articoli 1 e 5, con esclusione di quelli aventi finalità di lucro.
3. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge viene assicurata un'adeguata pubblicizzazione degli stessi, al fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati.
4. Il programma è accompagnato dalla relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative in base ai programmi degli anni precedenti; agli stessi è data ampia diffusione in ambito regionale.
5. I programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al medio e lungo periodo con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate, che devono risultare appropriate alla situazione socioeconomica del Paese partner, nonché avere reali possibilità di gestione autonoma con impiego di sole risorse locali.
ARTICOLO N.13
(Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione internazionale, sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali e banca dati)
Art. 13
1. La Regione, attraverso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni – Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale, svolge funzioni di osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione al fine di favorire l’integrazione tra le politiche della Regione e di tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d’Abruzzo.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle informazioni necessarie all’attuazione di una banca dati regionale delle attività di cooperazione internazionale e decentrata promosse dalla Regione e da tutti gli operatori della cooperazione internazionale presenti sul territorio d’Abruzzo.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone come punto informativo e divulgativo, nonché come luogo di promozione delle varie iniziative in atto.
4. La Regione, allo scopo di fornire un adeguato supporto analitico al sistema di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 e di coordinare e diffondere le informazioni attinenti alla presente legge a tutti i soggetti interessati, realizza un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali che coinvolgono soggetti operanti in Regione.
5. Le modalità di organizzazione e gestione del sistema informativo sono stabilite con atto della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Nell'ambito della relazione annuale della Giunta, di cui all'art. 11, comma 4, è dato atto dello stato di attuazione del sistema informativo.
TITOLO III
Organismi tecnici e strumenti di partecipazione
ARTICOLO N.14
(Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale)
Art. 14
1. Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale. Esso collabora all'elaborazione dei programmi, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione delle attività di cooperazione, anche attraverso la valutazione delle iniziative di cui all'art. 12, comma 2, lettera c) ed in relazione alle attività di cui all’art. 13, oltre alla costituzione ed al relativo aggiornamento dell’Albo Regionale di cui all’art. 5, comma 2.
2. Il Comitato è costituito:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che lo presiede;
b) dal componente la Giunta preposto al Settore cooperazione internazionale;
c) dal componente la Giunta preposto al Settore emigrazione e immigrazione;
d) da tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze consiliari e dei quali uno assume le funzioni di vicepresidente;
e) dal Dirigente del Servizio Attività Internazionali;
f) da tre rappresentanti degli Enti locali, uno indicato da A.N.C.I., uno indicato da U.P.I. ed uno indicato da U.N.C.E.M. regionali;
g) da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali più rappresentative;
h) da sei rappresentanti delle associazioni datoriali e cooperativistiche più rappresentative;
i) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;
l) da tre rappresentanti di Università e centri, istituti o organismi scientifici, di ricerca o culturali designati dai rispettivi enti;
m) da un rappresentante della Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo;
n) da un rappresentante della Direzione Protezione Civile – Ambiente della Regione Abruzzo.
3. Partecipa ai lavori del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, un unico rappresentante designato dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio d’Abruzzo, riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con solo diritto di parola e con esclusione della valutazione dei progetti, in relazione a specifici argomenti, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori immigrati riconosciute nella Regione.
5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari o dalle organizzazioni di rappresentanza, ed i componenti, salvo sostituzione, rimangono in carica per la durata della legislatura; anche dopo tale evento, esso continua a esercitare le sue funzioni ad interim sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della deliberazione di nomina del nuovo Comitato.
6. Trascorsi trenta giorni dalle richieste, qualora le designazioni non pervengano, il Comitato può essere costituito, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti.
7. È fatta salva la possibilità di una successiva integrazione relativamente alle nomine pervenute in ritardo.
8. Ai componenti il Comitato, esclusi i consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.
9. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
10. La Segreteria del Comitato è assicurata dal Servizio Attività Internazionali – Ufficio per la Cooperazione Internazionale.
ARTICOLO N.15
(Coordinamento fra i soggetti della cooperazione decentrata)
Art. 15
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, si prevede di promuovere l’utilizzo della quota dell’0,8 per cento dei primi titoli delle entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali – prevista dall’art. 19 del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8, convertito con relative modifiche dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 – nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello nazionale, comunitario ed internazionale.
2. La Giunta regionale, al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionali, comunitari e nazionali, convoca periodicamente, almeno una volta l’anno, Tavoli-Paese e/o Forum della Cooperazione Regionale, costituiti dai soggetti di cui all’art. 5 interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo amministrativo ed informativo.
ARTICOLO N.16
(Partecipazione all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo)
Art. 16
1. La Regione Abruzzo è autorizzata ad aderire, con quote associative, all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) in relazione alle finalità statutarie di solidarietà sociale che esso persegue nel campo della cooperazione internazionale.
2. La quota annuale di partecipazione all'O.I.C.S. grava sul fondo di cui all'art. 17.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
ARTICOLO N.17
(Norma finanziaria)
Art. 17
1. Per l’anno 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di spesa di cui alla presente legge.
2. Per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall’art. 11 della presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito degli stanziamenti del capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", annualmente determinati ed iscritti con la legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
ARTICOLO N.18
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
Art. 18
1. A partire dall’approvazione del primo programma triennale di cui all’art. 11, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 105;
b) Legge regionale 14 aprile 1992, n. 33;
c) Legge regionale 20 aprile 1995, n. 63.
2. Il Comitato Tecnico Consultivo per la Cooperazione e lo Sviluppo di cui all’art. 5 della L.R. 14 dicembre 1989, n. 105, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 8 agosto 2005, rimane in carica nella composizione, fatte salve eventuali necessarie sostituzioni, esistente al momento dell’entrata in vigore della presente legge regionale fino allo scioglimento degli Organi regionali dell'attuale Legislatura.
ARTICOLO N.19
(Entrata in vigore)
Art. 19
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Autore:
Regione Abruzzo
Dossier:
Libertà religiosa, Italia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Diritti fondamentali, Divieto di discriminazione, Pari opportunità, Pace, Dignità umana, Partenariato internazionale, Cooperazione e sviluppo, Osservatorio internazionale sulle politiche di cooperazione internazionale
Natura:
Legge regionale