Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 04 dicembre 2000, n.42

Legge regionale 4 dicembre 2000, n. 42:
“Integrazione alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (Contributi per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Liguria” n. 15 del 6 dicembre 2000)

ARTICOLO 1
(Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 1987 n. 25)

1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è inserito il seguente:
“Articolo 18 bis
(Interventi speciali)
1. In occasione di eventi di portata eccezionale quali celebrazioni, manifestazioni, circostanze di rilievo nazionale ed internazionale, nonché per programmi di potenziamento e riqualificazione di strutture edilizie di servizio all’ambiente ed al territorio, la Regione Liguria concede contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Negli interventi di recupero finanziabili sono comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), ad esclusione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’articolo 4 lettere a), b), c), e), l) della legge regionale medesima.
3. Per gli interventi si prescinde dai requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e non si applicano i vincoli e le limitazioni di cui all’articolo 9 come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1994 n. 20.
4. Il contributo può coprire l’intero edificio anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 14 comma 9.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità procedurali per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.

ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio 2000:
a) riduzione di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2981: “Contributi in conto capitale a favore di soggetti diversi tramite i comuni per l’attuazione dei programmi organici di intervento e per interventi di recupero edilizio ed urbanistico, ivi comprese le finalizzate attività di diagnostica, acquisizione e costruzione (legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 )”;
b) istituzione del capitolo 2980 “Contributi in conto capitale per il recupero del patrimonio edilizio esistente” con lo stanziamento di lire 1.800.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 3
(Modifica dell’articolo 19 della l.r. 25/1987)

1. All’articolo 19 della l.r. 25/1987, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 18 bis si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio.”.

ARTICOLO 4
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.