Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Settembre 2008

Legge regionale 04 agosto 2008, n.12

L.R. Lazio 4 agosto 2008, n. 12: “Interventi di promozione in occasione della celebrazione dell’Anno paolino”.

(BUR Lazio n. 30 del 14 agosto 2008)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. In occasione dell’Anno paolino, proclamato per il periodo giugno 2008-giugno 2009, la Regione riconosce il valore ecumenico e religioso dell’evento, nonché la sua rilevante incidenza regionale, nazionale ed internazionale e, al
fine di favorirne la celebrazione, realizza e promuove, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, un’azione coordinata di attività ed interventi.
2. L’azione regionale di cui al comma 1 è diretta, in particolare, a garantire:
a) sistemi di gestione dei flussi di visitatori e pellegrini, favorendone l’accesso e la mobilità sul territorio regionale;
b) servizi di accoglienza, ricettività e, lungo tutti i percorsi di pellegrinaggio, adeguata assistenza, anche attraverso la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il ristoro e l’installazione di apposita cartellonistica e segnaletica;
c) iniziative promozionali, pubblicistiche ed editoriali, compresa l’organizzazione e promozione di convegni, mostre, seminari, nonché di grandi eventi culturali ai sensi dell’articolo 62 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002) e successive modifiche;
d) interventi straordinari di recupero degli edifici di culto, ai sensi degli articoli 8 e seguenti della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche.

ARTICOLO 2
(Fondo speciale per promuovere la celebrazione dell’Anno paolino)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Fondo speciale per promuovere la celebrazione dell’Anno paolino, di seguito denominato fondo.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di gestione del fondo, atti ad assicurare l’unitarietà ed il coordinamento delle attività ed interventi, nonché il controllo sulla relativa attuazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B41, di un apposito capitolo, denominato “Fondo speciale per promuovere la celebrazione dell’Anno paolino”, con uno stanziamento pari a 30 mila euro per l’anno 2008, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

ARTICOLO 3
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.