Legge regionale 04 agosto 2004, n.14
Legge regionale 4 agosto 2004, n. 14:
“Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 100 del 6 agosto 2004, Supplemento)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
(Omissis)
TITOLO III – NORME IN MATERIA SANITARIA
ARTICOLO 28
(Anticipazioni mensili agli enti ecclesiastici e IRCCS privati)
1. A decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del documento di indirizzo economico funzionale per l’anno 2004, le anticipazioni mensili riconosciute agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici, ivi compresi gli Istituti ospedalieri “Opere Don Uva” – Casa della Divina Provvidenza, per le prestazioni sanitarie, come quantificate nei documenti annuali di indirizzo economico funzionale, sono erogate dalle AUSL competenti entro otto giorni dalla data dell’avvenuto accredito da parte della Regione. Decorso tale termine, sui Direttori generali ricade la responsabilità dell’eventuale addebito di interessi.
(Omissis)
TITOLO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE
ARTICOLO 34
(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)
1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In presenza di eventi straordinari ed eccezionali la Regione Puglia può concedere alle Province e ai Comuni che ne fanno richiesta finanziamenti per l’esecuzione degli interventi di somma urgenza, di cui all’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica, 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni).”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, con propri atti, può disporre l’erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle Province, agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale nonché in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4 (Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione), per gli interventi di cui all’articolo 1 della medesima legge”;
c) al comma 2 dell’articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: “sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP” sono sostituite dalle seguenti: “sia pari o superiore a euro 100 mila”;
d) il comma 3 dell’articolo 12, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:
“3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale, motivando la scelta in relazione al progetto da affidare.”.
(Omissis)
ARTICOLO 37
(Modifiche all’articolo 73 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11. Proroga termini)
1. All’articolo 73 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: “entro il primo quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “entro il primo settennio”;
b) al comma 3, le parole: “secondo quinquennio” sono sostituite dalle seguenti: “secondo settennio”.
(Omissis)
ARTICOLO 41
(Modifica alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 32)
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 32 (Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva – Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32), è inserito il seguente
“Art. 9 bis
1. Ai benefici di cui all’articolo 9 possono altresì essere ammessi:
a) le associazioni di volontariato con personalità giuridica che presentino progetti volti a dotare, migliorare e completare le strutture sportive di loro pertinenza messe a disposizione delle categorie assistite;
b) gli oratori appartenenti alla Chiesa cattolica nonché gli enti delle altre confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana, per progetti nell’ambito dell’impiantistica sportiva.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il Settore sport raccoglie le istanze provenienti dalle Curie cattoliche presenti sul territorio regionale e dalle omologhe articolazioni territoriali riferite alle altre confessioni religiose, al fine di predisporre il provvedimento di riparto degli interventi finanziari.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 può essere concesso il finanziamento in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. In fase di prima applicazione le istanze devono essere presentate al Settore sport della Regione Puglia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge corredate della documentazione di seguito riportata ed estrapolata dall’articolo 13:
a) progetto di massima, che deve comprendere:
1) planimetria generale e inquadramento;
2) elaborati grafici in numero e scala sufficienti a individuare la struttura e gli interventi da realizzare;
3) relazione tecnica atta a mettere in evidenza le caratteristiche della struttura sportiva in funzione degli interventi previsti e illustrativa in relazione alle finalità della presente legge;
4) computo metrico estimativo dei lavori e spese connesse alla realizzazione dell’opera;
b) titolarità del suolo e compatibilità urbanistica.”.
(Omissis)
Autore:
Regione Puglia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Finanziamenti, Enti locali, Chiese, Edilizia di culto, Manutenzione, Costruzione
Natura:
Legge regionale