Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Giugno 2005

Legge regionale 03 ottobre 2002, n.14

Legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14: “Norme per l’erogazione del buono scuola ed interventi per l’attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia, elementari e secondarie”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Sicilia” n. 46 del 4 ottobre 2002)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell’educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione.
2. Al fine di favorire l’esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena attuazione dei principi indicati al comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata della loro persona nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti del fanciullo dell’8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione nell’educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il diritto allo studio e la qualità dell’offerta formativa nella Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali e statali in materia.

ARTICOLO 2
(Destinatari degli interventi)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli studenti e agli altri soggetti che esercitano la potestà parentale per figli a carico che frequentino scuole dell’infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile.

ARTICOLO 3
(Buono scuola)

1. Per l’attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in favore dei soggetti indicati dall’articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo annuo denominato “buono scuola” destinato a concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti dalle scuole dell’infanzia, di base e secondarie, statali e paritarie, effettivamente sostenute per ciascun figlio durante l’anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti dell’importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti portatori di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l’accesso al buono, da definire mediante sommatoria del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla precedente lettera a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del buono e l’eventuale franchigia da applicare;
d) le procedure e i termini d’inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all’obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per l’intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4.

(Omissis)

ARTICOLO 6
(Interventi per il diritto allo studio)

1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.
2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione regionale e statale in materia di libri di testo; sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali e viaggi d’istruzione; educazione permanente e legalità; servizi di ristorazione e trasporti; obbligo scolastico e formativo, il Presidente della Regione, con decreto adottato su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, individua l’importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle famiglie e degli altri soggetti indicati all’articolo 2, in condizione di disagio economico.
3. Il reddito complessivo lordo per l’accesso all’assegno una tantum è determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 dell’articolo 3.
4. L’importo dell’assegno non può superare l’ammontare di 750 euro e, in caso di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole statali di ogni ordine e grado, non può superare l’ammontare di 500 euro per ciascun soggetto.

(Omissis)

ARTICOLO 9
(Trasporto gratuito alunni scuole dell’obbligo e medie superiori)

1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:
“Art. 1. – 1. La Regione siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi.
4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente le modalità di trasporto, un contributo pari al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è commisurato al costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore a quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l’inizio dell’anno scolastico, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente.
7. Per l’anno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8”.

ARTICOLO 10
(Ulteriore contributo per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola media inferiore)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell’attuale stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall’articolo 2 per la frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.
2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della situazione economica equivalente per l’anno 2001 non sia superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all’anno fiscale immediatamente precedente. L’indicatore della situazione economica equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001.

(Omissis)