Legge regionale 03 gennaio 2005
L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio”.
(da BUR Toscana N. 2 del 12 gennaio 2005)
(omissis)
ARTICOLO 37
Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio garantiscono che gli interventi di trasformazione del territorio assicurino il rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità al fine di prevenire e risolvere i fenomeni di degrado.
(omissis)
6. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) uffici comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;
h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
i) aree verdi di quartiere;
j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l’innovazione e per la società dell’informazione, spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.
(omissis)
Autore:
Regione Toscana
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Servizi religiosi, Chiese, Pianificazione urbanistica, Atti di governo del territorio
Natura:
Legge regionale