Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Luglio 2006

Legge regionale 03 aprile 2006, n.13

Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo”.

(da B.U. 12 marzo 2006, n. 11)

Art. 1.
Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonche’ degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo e’ disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei
principi di cui all’art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:
a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati.

Art. 2.
Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del consiglio regionale

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal consiglio regionale e’ disciplinato con regolamento dello stesso consiglio, ai sensi dell’Art. 42, comma 6, dello statuto.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.