Legge regionale 03 aprile 2001, n.6
Legge regionale 3 aprile 2001, n. 6:
“Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale-collegato ordinamentale 2001”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 14 del 6 aprile 2001)
(Omissis)
Art. 3
(Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)
Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 34 bis è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, promuove o realizza, d’intesa con gli enti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi pubblici individuati dalla stessa Giunta regionale, con priorità per gli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche; promuove inoltre, previa intesa con i soggetti competenti, interventi pilota su edifici, spazi e servizi privati di uso pubblico, compresi gli edifici di cui alla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi).”;
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, territorio, Ambiente, Infrastrutture, Barriere architettoniche, Attrezzature per servizi religiosi
Natura:
Legge regionale