Legge regionale 03 aprile 2000, n.21
Legge regionale 3 aprile 2000, n. 21:
“Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all’ingrosso di medicinali ad uso umano”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” n. 14 del 7 aprile 2000, Supplemento Ordinario n. 1)
(Omissis)
Art. 3
(Orario settimanale)
(Omissis)
4. Il direttore generale dell’ASL di Milano, d’intesa con l’Ordine dei farmacisti può autorizzare i farmacisti che ne facciano richiesta, in via sperimentale nell’anno giubilare, all’apertura in volontariato fra le ore 12.30 e le ore 15.30, comunque nel pieno rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
(Omissis)
Autore:
Regione Lombardia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Giubileo, Volontariato, Esercizi pubblici, Farmacie, Orari di apertura
Natura:
Legge regionale