Legge regionale 03 aprile 1995, n.48
Legge regionale 3 aprile 1995, n. 48: “Valorizzazione e promozione dell’associazionismo”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Piemonte” n. 15 del 12 aprile 1995)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile, culturale ed economico.
2. La Regione, nell’ ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali,
culturali, scientifiche, educative, ricreative, turistiche naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico.
3. La Regione favorisce il ruolo degli Enti locali nella diffusione e valorizzazione delle realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica, religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. La Regione favorisce inoltre interventi e progetti di formazione professionale degli operatori addetti alle attività delle associazioni.
(Omissis)
Autore:
Regione Piemonte
Nazione:
Italia
Parole chiave:
solidarietà, Promozione sociale, Onlus, Religione, Associazioni religiose, Associazionismo, Libertà, Finalità sociali, Progresso civile, Pluralismo associativo, Progresso culturale
Natura:
Legge regionale