Legge regionale 03 agosto 2004, n.43
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43:
“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze””.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 32 del 13 agosto 2004)
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge ha per oggetto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) istituite con la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle IPAB) aventi la loro sede legale in Toscana.
2. La presente legge disciplina i procedimenti per l’accertamento dei requisiti riguardanti la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato nonché i conseguenti procedimenti di trasformazione delle IPAB esistenti e prevede l’estinzione di quelle che non possono essere trasformate.
3. La presente legge detta altresì norme sulle aziende pubbliche dei servizi alla persona.
ARTICOLO 2
(Trasformazione delle IPAB)
1. Le IPAB, con le modalità e i termini di cui all’articolo 4, sono tenute a trasformarsi in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, fatto salvo quanto disposto all’articolo 4, commi 2, 3 e 5, è esclusa:
a) nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio sia inferiore a euro 500.000,00;
b) nel caso in cui l’importo complessivo del bilancio sia inferiore a euro 500.000,00, ovvero nel caso in cui, pur essendo l’importo complessivo del bilancio superiore a euro 500.000,00, sia comunque insufficiente per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni verificata ai sensi dell’articolo 4;
d) nel caso in cui le finalità statutarie risultino ai sensi dell’articolo 4 esaurite o non più conseguibili.
3. Per le IPAB che, all’entrata in vigore della presente legge, sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo. A tal fine l’incarico commissariale è prorogato per il tempo necessario alla trasformazione.
ARTICOLO 3
(Persone giuridiche di diritto privato)
1. Su istanza delle stesse IPAB è riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che continuano a perseguire le proprie finalità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato, secondo quanto disposto all’articolo 4:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di IPAB promossa ed amministrata da privati;
c) l’ispirazione religiosa.
2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato sono considerate IPAB a carattere associativo quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) la nascita sia avvenuta per iniziativa volontaria di soci o di promotori privati;
b) l’amministrazione e la gestione dell’IPAB siano attribuite, per disposizione statutaria, ai soci, ai quali compete anche:
1) l’elezione di almeno la metà dei componenti dell’organo collegiale deliberante;
2) l’adozione degli atti fondamentali per la vita dell’ente;
c) l’attività dell’IPAB sia esplicata anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci ivi comprese forme di contribuzioni economiche o donazioni patrimoniali.
3. Sono considerate IPAB promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) l’atto costitutivo o l’atto di fondazione siano stati posti in essere da privati;
b) almeno la metà dei componenti l’organo collegiale deliberante sia designata, ai sensi dello statuto o dell’atto costitutivo originario, da privati;
c) il patrimonio risulti per la parte maggiore costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni acquisiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale e l’ente non abbia beneficiato, nei venti anni precedenti all’entrata in vigore della presente legge, di finanziamenti in conto capitale in misura superiore ad una quota del 10 per cento della consistenza patrimoniale, ovvero a prescindere dal termine dei venti anni non abbia beneficiato di contributi e/o finanziamenti pubblici a fondo perduto in misura superiore al 25 per cento della consistenza patrimoniale, fatta esclusione in entrambi i casi per i finanziamenti pubblici finalizzati sia alla conservazione dei beni artistici e culturali, sia all’acquisto, costruzione e ristrutturazione, riconversione di strutture adibite a servizi svolti in relazione alle finalità statutarie, purché queste ultime garantite dall’accensione di specifici vincoli di destinazione per i tempi minimi previsti dalla vigente normativa.
4. Sono considerate IPAB di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:
a) svolgano come attività prevalente il perseguimento di indirizzi religiosi o comunque inquadrino l’opera di beneficenza ed assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa;
b) abbiano un collegamento ad una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizione statutaria o costitutiva, di ministri di culto, di appartenenti a istituti religiosi, di rappresentanti di attività ed associazioni religiose, ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio.
5. Anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1, può essere riconosciuta la natura privata a quelle IPAB che, nel rispetto delle finalità statutarie, ne fanno istanza presentando, nei termini di cui all’articolo 4, comma 1, un atto d’intesa con il comune nel cui territorio l’IPAB ha la sua sede legale. Qualora con decreto il Presidente della Giunta regionale, sentita l’articolazione zonale della conferenza dei sindaci ove l’IPAB ha la sua sede legale, si approvi la trasformazione, l’IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, presentando istanza entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto.
ARTICOLO 4
(Procedimento di trasformazione della IPAB)
1. La IPAB presenta alla Regione istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona o in persona giuridica di diritto privato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare in uno dei casi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) ed intenda mantenere la personalità giuridica di diritto pubblico, allega all’istanza di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona il piano di adeguamento di cui all’articolo 8.
3. Nel caso in cui la IPAB ritenga di rientrare nel caso previsto all’articolo 2, comma 2, lettera d), ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità comunque attinenti all’ambito sociale o socio-assistenziale. La deliberazione di modifica delle finalità statutarie è trasmessa alla Regione ed è allegata all’istanza di trasformazione.
4. A seguito dell’istanza presentata dalla IPAB e sulla base del parere acquisito dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale, il dirigente della struttura regionale competente accerta l’esistenza dei requisiti che ne consentono la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona ovvero in persona giuridica di diritto privato.
5. Il comune competente trasmette il parere, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), il comune può dimostrare che le entità del patrimonio o del bilancio, ancorché inferiori a quelle previste, non sono limitative della effettiva capacità delle IPAB di svolgere, in qualità di azienda pubblica, i servizi alla persona di rilevante interesse per la comunità locale.
6. La fase istruttoria diretta agli accertamenti di cui al comma 4 si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte della IPAB interessata. Il decreto del dirigente emanato a chiusura di tale fase è comunicato alla IPAB ed al comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
7. La IPAB per la quale sia stata accertata l’esistenza delle caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, nei centoventi giorni successivi alla comunicazione del decreto di cui al comma 6, pone in essere tutti gli atti necessari per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e provvede alla revisione dello statuto in base alle disposizioni di cui al capo II della presente legge. La proposta di nuovo statuto è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per i provvedimenti di cui all’articolo 5.
8. La IPAB per la quale si riscontri uno dei casi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), o d), può presentare alla Regione
entro centoventi giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto di cui al comma 6, rispettivamente il piano di adeguamento di cui all’articolo 8, ovvero la deliberazione di modificazione statutaria. Può presentare, entro il medesimo termine, istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Sulle nuove istanze è acquisito il parere del comune nei termini di cui al comma 4.
9. La IPAB per la quale siano accertate le caratteristiche indicate nell’articolo 3, provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, presentando istanza al Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di cui al comma 6 del presente articolo. La trasformazione si attua tenendo conto delle originarie finalità statutarie.
10. La IPAB per la quale non siano accertate né le caratteristiche per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona né quelle per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, é estinta secondo quanto previsto all’articolo 9, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 5.
ARTICOLO 5
(Trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona)
1. Nell’ipotesi in cui sia accertata la possibilità della trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona, acquisito il parere motivato del comune ove la IPAB ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, approva la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona e lo statuto trasmesso ai sensi dell’articolo 4, comma 7. Decorso il termine di sessanta giorni entro il quale il comune deve esprimere il suo parere, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l’esigenza di una definizione celere del procedimento.
2. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza interistituzionale, composta nel modo seguente:
a) il sindaco del comune presso cui la IPAB ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
b) il legale rappresentante della IPAB interessata;
c) un rappresentante della Giunta regionale.
3. Sulla base delle determinazioni della conferenza interistituzionale, sentita l’articolazione zonale della conferenza dei sindaci nel cui territorio regionale la IPAB ha la sua sede legale, il Presidente della Giunta regionale assume il provvedimento conclusivo di assenso alla trasformazione ovvero di diniego.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto dal Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dalla trasmissione dello statuto, che deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 7.
5. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 4 può essere sospeso per la richiesta di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio e per l’indizione della conferenza interistituzionale di cui al comma 2. Tale termine riprende a decorrere non appena effettuata l’acquisizione dei documenti necessaria ai fini dell’istruttoria e l’acquisizione delle determinazioni della conferenza.
ARTICOLO 6
(Trasformazione della IPAB in persona giuridica di diritto privato)
1. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte della IPAB, dopo la chiusura del procedimento di accertamento delle caratteristiche che ne consentono la trasformazione, disciplinati dall’articolo 4, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private”) e al decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 31/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private).
ARTICOLO 7
(Criteri per la trasformazione di particolari tipi di IPAB)
1. Gli enti equiparati alle IPAB dall’articolo 91 della l. 6972/1890, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti, deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica dei requisiti. Esse pertanto, presentano direttamente istanza per la trasformazione ai sensi dell’articolo 6 nel termine dei centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e non sono assoggettate al preventivo accertamento di cui all’articolo 4, comma 4.
ARTICOLO 8
(Piano di adeguamento)
1. Il piano di adeguamento persegue la finalità di consentire il superamento delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e c), la ripresa dell’attività nel campo sociale e il conseguente mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. Tale piano consente la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona quando sia stato portato a definitivo compimento.
2. Il piano presentato dalla IPAB è assoggettato alla fase istruttoria di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, e si conclude con decreto del dirigente, il quale accerta che il piano di adeguamento sia attuabile entro il termine espressamente previsto, non superiore a centottanta giorni qualora non indicato nel piano stesso.
3. A seguito della chiusura della fase istruttoria, entro i novanta giorni successivi, il piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l’IPAB ha la sua sede legale. Il comune esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l’esigenza di una definizione celere del procedimento.
4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale autorizza la trasformazione della IPAB in azienda pubblica di servizi alla persona a condizione che il piano di adeguamento sia portato a definivo compimento.
5. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona acquista efficacia dalla dichiarazione di accertamento positivo dell’avvenuto compimento del piano di adeguamento da parte del comune, su istanza dell’IPAB. La dichiarazione di accertamento è trasmessa dal comune alla Giunta regionale.
6. Qualora il piano non sia stato presentato ovvero qualora nei termini di cui al comma 2 esso non abbia avuto definitivo compimento, la Giunta regionale procede ad estinguere l’IPAB secondo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 11.
ARTICOLO 9
(Estinzione della IPAB)
1. L’IPAB é dichiarata estinta con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:
a) qualora ricorra uno dei casi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) e la IPAB non presenti un piano di adeguamento di cui all’articolo 8 o presenti l’istanza di cui all’articolo 3, comma 5 e la suddetta istanza sia respinta;
b) qualora ricorra il caso di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d) e l’IPAB non abbia deliberato la modifica delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3;
c) nel caso di mancata presentazione dell’istanza di trasformazione da parte dell’IPAB nel termine indicato nell’articolo 4, ovvero in caso di accertata inattività da parte degli organi dell’IPAB rispetto agli adempimenti richiesti, sia nella fase di accertamento che in quella di riordino e trasformazione ai sensi della presente legge;
d) nel caso indicato nell’articolo 8, comma 6.
2. L’estinzione,qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, é richiesta:
a) dagli organi della IPAB;
b) dal comune ove la IPAB ha la sua sede legale.
3. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma 2 è acquisito dalla Giunta regionale il parere dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) ai quali è trasmessa, a cura del proponente, copia dell’atto di proposta.
4. I pareri di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta. Decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere a deliberare, ritenendo acquisito il parere dei soggetti di cui al comma 2.
5. In presenza dei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale può dichiarare d’ufficio l’estinzione dell’IPAB, acquisiti i pareri dei soggetti di cui al comma 2 nei termini indicati al comma 4.
ARTICOLO 10
(Assegnazione del patrimonio della IPAB estinta)
1. Con la deliberazione di estinzione di cui all’articolo 9, la Giunta regionale individua un’altra azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, facente parte della medesima zona socio – sanitaria.
2. L’individuazione avviene su proposta del comune ove ha sede legale l’azienda pubblica di servizi alla persona e d’intesa con l’azienda subentrante e con il comune ove questa ha la sua sede legale.
3. L’azienda, individuata ai sensi dei precedenti commi, subentra alla IPAB estinta nella proprietà di tutti i suoi beni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. In mancanza di un’azienda pubblica di servizi alla persona avente finalità identiche o analoghe, la Giunta regionale indica, quale ente subentrante, il comune nel quale l’IPAB estinta aveva la sua sede legale.
4. All’azienda pubblica di servizi alla persona individuata ovvero al comune è trasferita la proprietà dei beni, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, ed il personale della IPAB estinta.
5. La deliberazione di estinzione costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore dell’ente destinatario di tali beni.
6. La deliberazione di estinzione della Giunta regionale stabilisce le modalità del subentro dell’ente ai sensi del comma 3.
ARTICOLO 11
(Personale della IPAB estinta)
1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato presso l’IPAB estinta è assegnato con la deliberazione di estinzione all’ente al quale sono attribuiti i beni dell’IPAB a norma dell’articolo 10.
2. L’ente destinatario dei beni subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione d’opera in corso al momento dell’adozione della deliberazione di estinzione di cui all’articolo 9.
3. Al personale di cui al comma 1, fino al momento dell’inquadramento nei ruoli organici del personale dell’ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico vigenti nell’IPAB di provenienza al momento del trasferimento. E’ fatto in ogni caso salvo il trattamento economico in godimento presso la IPAB di provenienza al momento dell’assegnazione al nuovo ente.
ARTICOLO 12
(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.
2. Il comune e gli altri enti pubblici della zona socio – sanitaria nella quale ha sede legale l’azienda pubblica di servizi alla persona si avvalgono direttamente, sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell’ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell’ambito dei servizi sociali garantiti.
3. L’azienda pubblica di servizi alla persona utilizza le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire ai comuni e agli altri enti pubblici della zona in cui ha sede legale servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi.
ARTICOLO 13
(Forme di autonomia e organizzazione)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di un proprio Statuto e propri regolamenti interni che ne garantiscono l’autonomia, contabile, tecnica e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio, di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del patrimonio, da liberalità, dal corrispettivo per i servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati.
2. All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.
3. L’azienda pubblica per i servizi alla persona opera nel quadro dei piani regionali e della programmazione zonale, informando la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, con obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
ARTICOLO 14
(Funzioni della Regione e controlli dei comuni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Lo statuto e le modifiche dello statuto concernenti il mutamento delle finalità, la trasformazione, la costituzione di una azienda pubblica di servizi alla persona a seguito di fusione ai sensi dell’articolo 28, sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del comune ove l’azienda ha la sua sede legale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale può decidere anche in sua assenza, per l’esigenza di una definizione del procedimento.
2. Il comune nel quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale:
a) esercita la vigilanza ed il controllo sull’azienda;
b) adotta atti di indirizzo, nel rispetto dell’autonomia gestionale, per il perseguimento degli scopi e degli obiettivi fissati dalla programmazione zonale nelle specifiche aree di intervento;
c) approva il regolamento di organizzazione e di contabilità dell’azienda;
d) approva le modifiche statutarie non concernenti il mutamento delle finalità.
3. L’azienda pubblica di servizi alla persona trasmette per conoscenza alla Regione le modifiche statutarie diverse da quelle indicate al comma 1, contestualmente alla trasmissione effettuata al comune per l’approvazione.
4. L’azienda pubblica di servizi alla persona approva il bilancio economico preventivo annuale, il bilancio economico preventivo pluriennale ed il bilancio di esercizio, e li trasmette al comune nel termine di dieci giorni dall’avvenuta approvazione. In caso di mancata approvazione di tali atti, il comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario “ad acta” per la loro predisposizione ed approvazione.
5. Nell’ambito dei poteri di vigilanza di cui al comma 2, il comune nel quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale può sciogliere, previa diffida, gli organi dell’azienda e può nominare un commissario qualora gli amministratori di essa compiano gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o qualora si riscontrino gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale ovvero casi di irregolare costituzione dell’organo di governo, nonché in caso di accertata protratta inattività dell’azienda pubblica di servizi alla persona. Gli organi dell’azienda sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.
6. L’azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell’azienda stessa.
7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
8. Parimenti, gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore superiore ad euro 50.000,00 relativi ad immobili dell’azienda pubblica di servizi alla persona ovvero gli atti di alienazione o trasferimento a terzi di diritti reali di valore complessivamente superiore ad euro 10.000,00 relativi a titoli dell’azienda stessa possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove essa ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione.
9. Il comune, nei casi di cui ai commi 7 e 8, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, può chiedere chiarimenti. La richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Nelle more dei chiarimenti le aziende dei servizi pubblici alla persona devono astenersi da assumere gli atti interessati. Le aziende di servizi pubblici alla persona devono altresì astenersi da assumere gli atti interessati in caso di atto motivato di dissenso del comune.
ARTICOLO 15
(Statuto)
1. Lo statuto, adottato dall’azienda pubblica di servizi alla persona, tenendo conto delle originarie finalità statutarie della IPAB da cui proviene, conformemente ai principi della presente legge ed approvato ai sensi dell’articolo 14, definisce:
a) le norme fondamentali per perseguire gli scopi istituzionali, le attività e l’organizzazione dell’ente;
b) la composizione e le attribuzioni degli organi e i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione per tutto quanto non previsto nella presente legge;
c) i criteri e le modalità di nomina o di sostituzione degli organi dell’azienda e del direttore, qualora previsto, nonché la durata del loro mandato e le modalità di funzionamento degli stessi.
ARTICOLO 16
(Regolamento di organizzazione)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona adotta il proprio regolamento di organizzazione che disciplina:
a) l’articolazione della struttura organizzativa;
b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi;
c) gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi di governo aziendali;
d) ogni altra funzione organizzativa.
ARTICOLO 17
(Organi dell’azienda pubblica di servizi alla persona)
1. Sono organi dell’azienda pubblica di servizi alla persona:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) l’assemblea dei soci, qualora statutariamente prevista;
d) il collegio dei revisori.
ARTICOLO 18
(Presidente)
1. Il presidente è il legale rappresentante dell’azienda pubblica di servizi alla persona e lo rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione. Le funzioni del presidente sono definite nello statuto.
2. Il presidente viene eletto in seno al consiglio di amministrazione, fra i membri designati dal comune.
3. Lo statuto disciplina le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
4. Quanto disposto dal comma 2 non viene applicato qualora il comune in cui l’azienda pubblica di servizi alla persona ha sede legale decida di rinunciare alla nomina del presidente.
ARTICOLO 19
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’azienda pubblica di servizi alla persona.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno tre amministratori così individuati:
a) almeno due nominati dal comune nel quale l’azienda ha la propria sede legale;
b) almeno uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
3. Qualora l’azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l’assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono almeno cinque, uno dei quali è designato dall’assemblea.
4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto, il comune nel quale l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare:
a) l’elezione del presidente;
b) la nomina del direttore;
c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l’azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
d) l’individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) l’approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) la dismissione e l’acquisto dei beni immobili;
g) la verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) l’adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.
ARTICOLO 20
(Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori)
1. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall’articolo 166, comma 2 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
c) coloro che sono stati dichiarati inadempienti dall’obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite pendente con l’azienda pubblica di servizi alla persona o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda pubblica di servizi alla persona.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato e di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 179 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali).
3. La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) presidente, assessore e consigliere della Regione;
b) presidente e assessore della provincia;
c) sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, amministratore dell’ente gestore istituzionale dei servizi socio–assistenziali, nonché presidente o assessore di comunità montana, con riferimento al comune sede legale dell’azienda;
d) direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, coordinatore dei servizi sociali dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento, dirigente del comune gestore istituzionale dei servizi socio–assistenziali del territorio ove l’azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale;
e) amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza con l’azienda pubblica di servizi alla persona e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
f) dirigente regionale per l’azienda pubblica di servizi alla persona di cui all’articolo 32.
ARTICOLO 21
(Collegio dei revisori)
1. Lo statuto prevede e disciplina un collegio di revisori composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l’azienda pubblica di servizi alla persona ed uno dal consiglio di amministrazione, se il bilancio dell’ente supera come importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00.
2. Lo statuto può prevedere un solo revisore, nominato dal comune, se il bilancio è inferiore al valore di euro 2.000.000,00.
3. I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
4. Lo statuto può prevedere che funzioni del collegio dei revisori dell’azienda pubblica di servizi alla persona siano svolte dal collegio dei revisori operante nel comune ove l’azienda ha la sua sede legale.
ARTICOLO 22
(Ineleggibilità ed incompatibilità dei revisori)
1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 2399, comma 1, del codice civile, si applicano ai revisori dei conti dell’azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi per amministratori dell’azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione.
2. L’incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell’azienda pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d’amministrazione dell’azienda nel biennio precedente alla nomina.
3. I componenti dell’organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti.
ARTICOLO 23
(Decadenza dalla carica degli organi dell’azienda pubblica di servizi alla persona)
1. Gli organi dell’azienda pubblica di servizi alla persona che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’articolo 20 o dall’articolo 22 decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro un congruo termine determinato dallo statuto, non rimuovano la causa di incompatibilità ovvero non formulino osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L’atto di decadenza è adottato dal comune che opera la vigilanza sull’azienda ai sensi dell’articolo 14, comma 2.
ARTICOLO 24
(Gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e responsabilità del direttore)
1. In relazione alle dimensioni dell’attività dell’azienda pubblica di servizi alla persona, lo statuto può prevedere che la gestione della stessa e la sua attività amministrativa siano affidate ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione in base ai criteri definiti dallo statuto, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche e all’esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda pubblica di servizi alla persona, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale ivi compresi i rapporti con gli organismi sindacali.
ARTICOLO 25
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’azienda pubblica di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328).
2. In attesa dell’istituzione del comparto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi vigenti per le IPAB.
3. Per i dipendenti delle IPAB cui è riconosciuta, ai sensi della legge, la natura giuridica privata continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro in essere all’atto della trasformazione della IPAB sino alla individuazione di una specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
ARTICOLO 26
(Contabilità)
1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell’azienda pubblica di servizi alla persona si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. L’azienda pubblica di servizi alla persona adotta un regolamento di contabilità, approvato ai sensi dell’articolo 14, che stabilisce, tra l’altro:
a) l’abolizione della contabilità finanziaria e l’introduzione della contabilità economica;
b) la predisposizione di un bilancio economico preventivo annuale, di un bilancio economico preventivo pluriennale, di durata triennale, e di un bilancio di esercizio annuale il cui esercizio coincide con l’anno solare;
c) l’individuazione di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo;
d) forme di semplificazione nella tenuta della contabilità economica ed analitica per le aziende pubbliche di servizi alla persona di minori dimensioni.
ARTICOLO 27
(Patrimonio)
1. I beni mobili e immobili che l’azienda pubblica di servizi alla persona destina ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell’articolo 828, comma 2 del codice civile.
2. Il vincolo di indisponibilità sui beni di cui al comma 1 va a gravare:
a) in caso di sostituzione dei beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
ARTICOLO 28
(Fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona può fondersi con altra o altre aziende pubbliche di servizi alla persona. La fusione può avvenire mediante la creazione di una nuova azienda o mediante incorporazione.
2. La fusione è deliberata da ciascuna delle aziende che vi partecipa e lo statuto della nuova azienda deve prevedere che siano rispettate le originarie finalità statutarie degli enti. Alla fusione tra aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di trasformazione delle IPAB di cui agli articoli 4 e 5.
3. La fusione, nei modi di cui al comma 1, può essere indicata dalle IPAB nell’istanza per la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona; in tale caso gli atti di approvazione della trasformazione dispongono contestualmente in merito alla fusione.
ARTICOLO 29
(Trasformazione dei fini statutari dell’azienda pubblica di servizi alla persona)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine o per la quale lo stesso non sia più corrispondente ad un interesse nell’ambito dei servizi sociali o sia in altro modo pienamente e stabilmente perseguito può chiedere la trasformazione dei fini statutari.
2. La trasformazione deve essere fatta in modo da allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e rispondere ad un interesse attuale e durevole in campo sociale.
ARTICOLO 30
(Estinzione dell’azienda pubblica di servizi alla persona)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona alla quale sia venuto a mancare il fine, o per la quale non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell’attività istituzionale è estinta.
2. Per l’estinzione dell’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano l’articolo 9, commi 1, 3, 4 e 5 e gli articoli 10 e 11.
ARTICOLO 31
(Disposizioni comuni)
1. L’azienda pubblica di servizi alla persona e la persona giuridica di diritto privato subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l’esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.
ARTICOLO 32
(Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”)
1. L’Istituto degli Innocenti di Firenze, costituito quale IPAB ai sensi della l. 6972/1890, sulla base delle disposizioni della presente legge, si trasforma in azienda pubblica di servizi alla persona alla quale si applicano le disposizioni del capo II della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
2. In considerazione dell’attività svolta avente un rilievo regionale e nazionale, le funzioni di cui agli articoli 14 e 23 per l’Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona sono esercitate direttamente dal Presidente della Giunta regionale.
3. La nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona compete alla Regione ed è effettuata ai sensi dello Statuto regionale vigente all’atto della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i membri nominati dalla Regione.
4. Per l’Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona, due membri del collegio dei revisori sono nominati dal Consiglio regionale.
5. All’Istituto degli Innocenti di Firenze trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza).
ARTICOLO 33
(Norme transitorie)
1. Nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
2. I consigli di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica all’atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.
ARTICOLO 34
(Clausola valutativa)
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi l’entità dei procedimenti attivati di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 e l’eventuale contenzioso fra le IPAB ed i comuni.
2. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti una relazione che evidenzi le trasformazioni e le estinzioni avvenute.
ARTICOLO 35
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’articolo 21 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e programmazione di un sistema di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati).
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l’estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 3 agosto 2004
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.07.2004.
Autore:
Regione Toscana
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Autonomia, Eremi, Ospizi, Conservatori, Confessioi religiose, Servizi alla persona, Ispirazione religiosa, Istituzioni pubbliche, Beneficienza, Trasformazione, Controlli, Organizzazione, Congregazioni, Assistenza, Estinzione, Patrimonio, Servizi sociali, Fondazioni, Confraternite, Associazioni religiose, Finalità religiose, Onlus, Donazioni, Programmazione, Volontariato, Finanziamenti, Contributi, Personalità giuridica
Natura:
Legge regionale