Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Giugno 2005

Legge regionale 02 maggio 2001, n.7

Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Calabria” n. 41 del 9 maggio 2001)

(Omissis)

RUBRICA 2^ – TERRITORIO

ARTICOLO 6

1. Al fine di garantire la gestione delle dighe regionali è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, con allocazione al capitolo 2112103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
2. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane – per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento e mantenimento – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.500.000.000, da erogare secondo le modalità di cui all’art. 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4.
3. Per le finalità di cui all’art. 55 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 inerente al Fondo regionale per la Montagna è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.000.000.000, con allocazione al capitolo 2232204 della spesa del bilancio 2001.
4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 “Norme in materia di bonifica” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000.
5. Per gli interventi previsti dall’art. 7 ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 10.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
6. Le risorse previste all’art. 6, commi 6 e 10, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 – già destinate alle finalità di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 18, i cui effetti sono cessati al 30 aprile 2000, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 – impegnate e non utilizzate, sono ridestinate al “fondo regionale per l’occupazione” di cui all’art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, per gli interventi previsti dalla stessa legge regionale.
7. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 marzo 2000, n. 5 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge n. 381/91” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
8. Per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Regionale sul fenomeno dello sfruttamento minorile è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 300.000.000, con allocazione al capitolo 2233111 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
9. Per gli interventi di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 “Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000.000.000.
10. Al fine di garantire l’attuazione degli interventi a favore dell’imprenditoria femminile di cui alla legge 25.02.1992, n° 215 e del relativo regolamento è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 – quale integrazione della quota di risorse assegnata dallo Stato – la spesa di lire 1.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
11. Per le finalità e le attività della Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’8.1.2001, ai sensi dell’art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 500.000.000, con allocazione al capitolo 2233114 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
12. Per la realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e straordinaria manutenzione di opere di culto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e ai titolari delle parrocchie interessate contributi una tantum in conto capitale, anche in deroga alle procedure della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21.
13. Per gli interventi di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 3.470.000.000, con allocazione al capitolo 2323206 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
14. L’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 12 e 13 è effettuata sulla base del programma approvato dal Consiglio regionale contestualmente alla presente normativa.
15. Per gli interventi e le attività previsti dalla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000, con allocazione al capitolo 2233222 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

(Omissis)

RUBRICA 3^ – ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

ARTICOLO 8 Bis

1. L’art. 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 è sostituito dal seguente:
ART. 9
(Consulta regionale per l’attività di promozione culturale. Composizione).
1. E’ istituita la Consulta regionale per le attività culturali quale organo consultivo della Giunta regionale per la programmazione, promozione e valutazione degli interventi e delle azioni nel campo delle varie attività culturali.
2. La consulta, presieduta dall’Assessore regionale competente o suo delegato, è composta:
a) dal Dirigente del Settore Beni Culturali o dirigente delegato;
b) dal Sovrintendente regionale di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 368/98;
c) dal Dirigente regionale della Pubblica Istruzione;
d) dal Presidente dell’ANCI regionale o suo delegato;
e) dal Presidente UPI regionale o suo delegato;
f) dal Presidente del Comitato dei Rettori delle Università calabresi o suo delegato;
g) da un rappresentante designato dalla Accademia delle Belle Arti;
h) da un rappresentante designato dalla Deputazione Calabrese di Storia Patria;
i) da 4 rappresentanti delle Associazioni culturali, teatrali, musicali e cinematografiche, nominati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
l) da 3 esperti di indubbia competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’Assessorato competente.

2. L’art. 12 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 12
1. E’ istituito presso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali un Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche, i musei e gli archivi di interesse locale.
2. Il Comitato, presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento o suo delegato, è composto:
a) dal rappresentante della Sezione regionale dell’Associazione Regionale Biblioteche;
b) dal rappresentante della Sovrintendenza Beni A.A.A.S. della Calabria;
c) dal rappresentante della Sovrintendenza Archeologica della Calabria;
d) dal rappresentante della Sovrintendenza Archivistica della Calabria;
e) da due esperti di museologia e biblioteconomia nominati dalla Giunta regionale.
3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 si sostituisce altresì alla Commissione Consultiva Scientifica di cui all’art. 12 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 31, che si intende abrogato.”
3. L’art. 17 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
1. E’ istituita presso l’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali la Consulta regionale per i Beni Culturali.
2. La Consulta, presieduta dall’Assessore regionale ai Beni Culturali o suo delegato, è composta:
a) da un rappresentante del MURST;
b) dal Presidente dell’ANCI regionale o suo delegato;
c) dal Presidente dell’UPI regionale o suo delegato;
d) dal Presidente del Comitato regionale dei Rettori calabresi o suo delegato;
e) dal Dirigente del Settore dei Beni Culturali o dirigente suo delegato;
f) dal Sovrintendente regionale di cui all’art. 7 del decreto legislativo 28.10.1998, n. 368, o suo delegato;
g) dal rappresentante dell’Associazione regionale delle Biblioteche;
h) dal rappresentante della Conferenza Episcopale Calabra;
i) da un rappresentante delle forze imprenditoriali locali impegnato nei settori dei Beni Culturali e delle attività culturali del CNEL;
l) da due esperti di comprovata competenza e professionalità nominati dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell’Assessorato competente.”
4. All’art. 9, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 la lett. e) è sostituita dalla seguente:
“e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale non docente della scuola statale e non statale.”

(Omissis)