Legge regionale 02 luglio 2008, n.21
L.R. Piemonte 2 luglio 2008, n. 21: “Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)“.
Art. 1.
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato), e’ inserita la seguente:
«c-bis) individuazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato da proporre al presidente del Consiglio regionale per la nomina prevista all’art. 13, comma 3, di quattro componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’art. 15 della legge n. 266/1991.».
2. Il comma 3 dell’art. 13 della legge regionale n. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
«3. Il presidente del Consiglio regionale, in parziale deroga alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nomina, quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cuiall’art. 15 della legge n. 266/1991, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, maggiormente presenti e operanti sul territorio regionale, scelte in una rosa di almeno dodici organizzazioni individuate dal Consiglio regionale del volontariato. Tali componenti non possono ricoprirecariche negli organi direttivi dei centri di servizio previsti all’art. 15 della legge n. 266/1991.».
3. Dopo il comma 4 dell’art. 13 della legge regionale n. 38/1994 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, rappresenta la Regione nel comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato di cui all’art. 15 della legge n. 266/1991.».
Autore:
Regione Piemonte
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Terzo settore, Enti no profit, Registro regionale del volontariato, Fondo speciale per il volontariato
Natura:
Legge regionale