Legge regionale 01 marzo 2005, n.20
Legge regionale 1 marzo 2005, N. 20: “Statuto della Comunità Montana Medio Agri”
(da “Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata” N. 18 del 7 marzo 2005)
(Omissis)
Articolo 4 – Finalità
1. La Comunità Montana si propone la valorizzazione umana, sociale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima e persegue i seguenti obiettivi:
a) rappresenta unitariamente gli interessi della Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali;
b) promuove, in attuazione dell’articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, la valorizzazione del territorio montano favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso la Comunità Montana, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del programma regionale;
c) sostiene, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa montana attuale e potenziale;
d) tutela e conserva il patrimonio monumentale, storico, artistico ed archeologico, dei centri storici, garantendone il godimento da parte della collettività;
e) promuove, singolarmente o in associazione con altre Comunità Montane, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i Comuni ed altri enti interessati, la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari, e la costituzione di consorzi forestali;
f) promuove l’esercizio associato di funzioni e la gestione associata di servizi pubblici, la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni con i Comuni che la compongono, con le Comunità Montane contermini, con gli Enti sovracomunali, con carattere di reciprocità in ragione delle strutture di cui gli Enti sono dotati;
g) individuare le forme, i tempi e le modalità della organizzazione della vita comunitaria che risultino adeguate alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e delle lavoratrici; operare attuando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell’esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi; operare con l’impegno di creare condizioni di pari opportunità in ogni aspetto della vita sociale;
h) promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità partecipando, nei modi di legge, al finanziamento e allo sviluppo di forme associative e di cooperazione; a tal fine la Comunità Montana sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato, degli obiettori di coscienza e delle libere associazioni;
i) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese, favorendo l’associazionismo e la cooperazione al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti dell’habitat montano sui mercati nazionali ed internazionali;
j) la valorizzazione del patrimonio montano e delle tradizioni locali anche al fine di uno sviluppo turistico per l’intero arco dell’anno;
k) nell’ambito dei piani di sviluppo e dei programmi di intervento, la conservazione e difesa dell’ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;
l) lo sviluppo delle attività turistiche mediante rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e servizi;
m) favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione montana;
n) fornire alla popolazione residente nella zona montana, riconoscendo alla stessa la funzione di servizio che svolge a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano;
o) promozione dell’occupazione attraverso la realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche minerali;
p) individua e sostiene attraverso opportuni finanziamento iniziative rivolte alla valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano idonee al potenziamento della zona stessa;
q) riconoscere che tutte le persone hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a se stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i Comuni associati, con gli altri Enti e le associazioni di volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
r) promuove il collegamento con i propri emigrati anche mediante l’adesione ad Enti ed Associazioni specifici.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Volontariato, Libertà religiosa, Obiettori di coscienza, Libere associazioni
Natura:
Legge regionale