Legge regionale 01 giugno 2010, n.16
Regione autonoma Valle d'Aosta. Legge regionale 1 giugno 2010, n. 16: "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010".
(B.U.R. 22/06/2010 , n.26)
(omissis)
Articolo 5. (Dichiarazione di inizio attività)
1. L'apertura, il trasferimento e llampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 4.
(omissis)
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose , sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa ;
c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico- ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, llaccesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.
(omissis)
7. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza aver presentato la DIA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 3.000.
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
(Omissis)
Autore:
Regione Valle d'Aosta
Dossier:
Confessioni religiose, Libertà religiosa, Italia
Nazione:
Italia
Natura:
Legge regionale