Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Maggio 2005

Legge regionale 01 febbraio 2005, n.3

Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3: “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Marche” n. 14 del 10 febbraio 2005)

ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

ARTICOLO 2
(Funerali civili)

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell’orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

ARTICOLO 3
(Osservazione e trattamenti sul cadavere)

1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:
a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;
b) l’effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria.
2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.
3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 4
(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

ARTICOLO 5
(Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Marche.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l’estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
7. L’addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all’estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell’ASUR, che può disporre l’adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale non è obbligatoria l’effettuazione dell’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della
pratica funeraria prescelta dal defunto.9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell’ASUR.

ARTICOLO 6
(Cremazione)

1. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall’esecutore testamentario.
3. La Zona territoriale dell’ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi
inquinanti che i tempi di cremazione.4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.
5. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

ARTICOLO 7
(Attività funebre)

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L’attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere l’attività funebre è necessaria l’autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all’articolo 11.
4. Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.
5. L’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l’accertamento di morte.
6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all’articolo 11.
7. Il comune informa la cittadinanza sull’attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.
8. La Regione, d’intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l’adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

ARTICOLO 8
(Sospensione e revoca dell’autorizzazione all’attività funebre)

1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all’attività funebre o delle norme regolamentari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.
2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell’attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.
3. In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca dell’autorizzazione stessa.

ARTICOLO 9
(Cimiteri)

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell’ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei venti anni successivi all’adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l’inumazione e la cremazione.
3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l’attività funebre di cui all’articolo 7.
4. L’area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L’area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l’eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l’eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all’interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto.
5. La Regione, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all’articolo 11:
a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;
c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.
6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all’interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell’area cimiteriale di cui al comma 2:
a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un’area di rispetto;
b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell’ASUR e dell’ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
8. I comuni definiscono, previo parere dell’ASUR e dell’ARPAM secondo le rispettive
competenze:
a) l’assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) l’ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera a).
9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell’ASUR e dell’ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell’ASUR.

ARTICOLO 10
(Seppellimento degli animali)

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell’area cimiteriale di cui all’articolo 9, comma 2, la realizzazione e l’uso di aree e spazi per l’inumazione e l’eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all’articolo 11.

ARTICOLO 11
(Regolamento regionale)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:
a) i requisiti e le modalità per l’autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
b) l’individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l’osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche di cui all’articolo 9, comma 5;
e) i requisiti per la realizzazione e l’uso delle aree e spazi per l’inumazione degli animali da affezione, nonché per l’eventuale cremazione degli stessi.
2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:
a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

ARTICOLO 12
(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;
d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all’articolo 5;
e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o dell’esecutore testamentario;
f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all’articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell’impianto di cremazione;
g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui dell’articolo 7, comma 2;
h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

ARTICOLO 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le imprese che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11 con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.
2. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.