Legge provinciale 30 luglio 2008, n.14
L.P. Trento 30 luglio 2008, n. 14: “Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), in materia di iscrizione e di orario delle lezioni presso le istituzioni scolastiche”
ARTICOLO 1
Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
1. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale n. 5 del 2006 è sostituito dal seguente:
“3. I piani di studio provinciali stabiliscono:
a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell’insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell’insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.”
(omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Istruzione, Scuola, Insegnamento della religione cattolica, Piani di studio provinciali
Natura:
Legge provinciale