Legge provinciale 30 dicembre 2002, n.15
Legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Tretino-Alto Adige” n. 54 del 31 dicembre 2002, Supplemento n. 2)
(Omissis)
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio
ARTICOLO 14
(Modificazione dell’articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 -Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore-)
1. Nell’articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come da ultimo modificato dall’articolo 55 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:
“2 ter. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all’ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.”
2. Per i fini di cui al comma 1, con l’allegata tabella B, è autorizzato sull’unità previsionale di base 60.3.220 un limite d’impegno di 1.086.000,00 euro dal 2003 al 2012 e un limite d’impegno di 1.000.000,00 euro dal 2004 al 2013.
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Dossier:
Scuola e Religione
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Contributi, Istruzione, Diritto allo studio
Natura:
Legge provinciale