Legge provinciale 28 luglio 2003, n.12
Legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12:
“Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 5 agosto 2003, Supplemento n. 2)
(Omissis)
CAPO III – ALTRE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 28
(Modifiche della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, recante “Disciplina del volontariato”)
1. Il titolo della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito: “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”.
2. L’articolo 2 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 2 (Attività di volontariato e di promozione sociale) – 1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di impegno sociale.
2. L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/dalla beneficiaria. Al volontario/alla volontaria possono essere rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
3. L’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui esso fa parte.
4. A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall’articolo 1, possono essere concesse onorificenze dalla Giunta provinciale, le cui forme e modalità saranno determinate con regolamento di esecuzione della presente legge.
5. È considerata attività di promozione sociale quella svolta senza finalità di lucro, prevalentemente a favore di associati/associate, nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e sanitaria;
b) attività culturale, educativa e di formazione;
c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;
d) protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio;
e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.
6. Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri associati/dalle proprie associate per il perseguimento dei fini istituzionali; possono, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati/proprie associate.”
3. La rubrica dell’articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: “Organizzazioni di volontariato ed organizzazioni di promozione sociale”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
“6. È considerata organizzazione di promozione sociale il raggruppamento di natura privatistica tra soggetti, costituito come associazione riconosciuta o non riconosciuta o altra formazione che presenta i requisiti determinati da apposito regolamento di esecuzione. L’organizzazione persegue senza scopo di lucro interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati/delle associate o di terzi nei settori di cui all’articolo 2, comma 5.”
5. La rubrica dell’articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita: “Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione sociale”.
6. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 1 luglio 1993 n. 11, e successive modifiche, vengono aggiunti i seguenti commi 10, 11 e 12:
“10. È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale, nel quale vengono iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, aventi sede ed operanti in ambito provinciale e costituite da almeno sei mesi.
11. L’iscrizione nel registro delle organizzazioni di promozione sociale è condizione necessaria per poter usufruire delle apposite agevolazioni fiscali previste dalla relativa normativa statale. I soggetti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale sono esenti dal pagamento dell’IRAP ai sensi dell’articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, fatto salvo l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche al fine della determinazione dell’imponibile IRAP.
12. È ammessa l’iscrizione in uno soltanto dei registri di cui ai commi 1 e 10.”
7. Dopo il comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente comma:
“7. I requisiti richiesti per la costituzione e la qualifica di organizzazione di promozione sociale, le disposizioni per la tenuta del registro delle relative organizzazioni, le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro medesimo e quant’altro si rendesse necessario regolamentare, verranno disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”
(Omissis)
Autore:
Provincia Autonoma di Bolzano
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ambiente, Assistenza sociale, Tempo libero, Assistenza sanitaria, Impegno sociale, Bilancio, Rimborsi, Sport, Registrazione, Diritti umani, Iscrizione, Educazione, Pari opportunità, Attività culturali, Associazionismo, Onlus, Volontariato, Promozione sociale, solidarietà
Natura:
Legge provinciale