Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge provinciale 28 dicembre 2001, n.29

Legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 29:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 2 del 8 gennaio 2002, Supplemento Ordinario n. 3)

(Omissis)

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 6
(Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito: “1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessi nei ruoli di cui all’articolo 2, comma 1, i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di “Magister” o di “baccalaureat” in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione. I docenti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 3, commi 2 e 3. All’atto dell’immissione in ruolo, la progressione economica del personale docente di religione già inquadrato ai sensi dell’articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, si sviluppa sulla base dell’anzianità di servizio riconosciuta alla data del 31 dicembre 1999 nella corrispondente posizione stipendiale del grado di scuola di appartenenza.”

(Omissis)