Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Aprile 2005

Legge provinciale 23 luglio 2004, n.4

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4:
“Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 3 agosto 2004, Supplemento n. 1)

(Omissis)

CAPO II – ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 15
(Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Fino all’approvazione della legge provinciale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie
permanenti provinciali e l’attribuzione del relativo punteggio, trovano applicazione le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale, valutando i servizi di cui al punto B. 3), lettera h), della tabella prevista dall’articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge, in misura doppia esclusivamente quelli prestati negli istituti penitenziari.”

CAPO II – ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 16
(Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia”)

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-bis (Microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi e servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni) – 1. La Provincia Autonoma di Bolzano è altresì autorizzata ad assegnare contributi per spese correnti ai comuni per la realizzazione e gestione sul territorio provinciale di microstrutture per bambini tra zero e 36 mesi, nonché per servizi diurni per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni.
2. La microstruttura è un servizio socioeducativo per la prima infanzia, destinato a bambini in età fra zero e 36 mesi, volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, al fine anche di conciliare al meglio esigenze lavorative e familiari, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
3. Il servizio diurno per bambini in età prescolare e scolare fino a otto anni assolve alle medesime funzioni previste per la microstruttura di cui al comma 2 e viene ad integrare la rete attualmente esistente di scuole per l’infanzia e scuole elementari. Il servizio dovrà essere organizzato in gruppi omogenei per età.
4. Le caratteristiche strutturali e di funzionamento dei servizi sono definite con apposito regolamento di esecuzione.
5. I contributi per il finanziamento dei servizi di cui al comma 2 sono erogati ai sensi dell’articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. L’ammontare del contributo verrà determinato sulla base delle spese di gestione ammesse a contributo, dedotta la quota a carico degli utenti. L’ammontare del contributo provinciale non potrà comunque essere superiore alla quota direttamente a carico del comune gestore.”
2. La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, è così sostituita: “Contributi per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia”.

(Omissis)