Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Aprile 2005

Legge provinciale 23 dicembre 2004, n.10

Legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10:
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007 (legge finanziaria 2005)”.

(da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 1 del 4 gennaio 2005,
Supplemento n. 1)

(Omissis)

ARTICOLO 13
(Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo
studio”)

1. L’articolo 11 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 11 (Refezioni scolastiche)
-1. Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.
-2. Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.
-3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese.”
2. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 16-bis (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell’orario scolastico)
-1. In provincia di Bolzano l’amministrazione provinciale può mettere a disposizione per alunni un servizio abitativo in forma di residence, collegi, convitti o istituzioni simili gestiti direttamente oppure tramite terzi.
-2. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che gestiscono convitti o collegi oppure che promuovono gli interessi e le attività dei collegi. L’ammontare dei contributi può coprire al massimo il 90 per cento delle spese ammissibili ed in ogni caso non superare le perdite di gestione.
-3. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza fini di lucro, che offrono o promuovono fuori dagli orari scolastici un servizio qualificato di sorveglianza e di sostegno a favore di bambini e giovani. Potranno essere sostenute di norma quelle iniziative nelle quali le famiglie partecipano ai costi almeno nell’ammontare del 33 per cento. Per motivi socio-pedagogici può essere prevista una partecipazione inferiore alle spese a carico delle famiglie. L’ammontare dei contributi non può superare le perdite di gestione.
-4. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”
3. Dopo l’articolo 16-bis della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente articolo:
“Art. 16-ter (Promozione di attività per la formazione della famiglia)
-1. La promozione delle attività per la formazione della famiglia ha come scopo la creazione e il miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle famiglie. Essa comprende il potenziamento delle competenze pedagogiche dei genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di
formazione per genitori, la ricerca sulla famiglia e attività di sostegno educativo.
-2. Per realizzare le finalità indicate al comma 1 la Provincia può concedere ad organismi pubblici e privati di pubblica utilità che operano in Alto Adige e per statuto svolgono attività a favore delle famiglie, contributi per l’esecuzione delle loro attività e per spese d’investimento.
-3. Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta provinciale.
-4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può fornire direttamente servizi, svolgere manifestazioni e programmi, mettere a disposizione strutture e attuare altri interventi ritenuti utili.”
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata a carico dell’esercizio finanziario 2005 una spesa
complessiva di 8.200.000 euro (UPB 04135: 2.000.000 euro; UPB 09140: 5.600.000 euro e UPB 09210: 600.000 euro). La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.

(Omissis)