Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge provinciale 22 marzo 2001, n.3

Legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3: “Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2001”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 13 del 27 marzo 2001, Supplemento n. 2)

(Omissis)

Art. 14
(Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 – Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

(Omissis)

8. L’articolo 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente: “Art. 111 Esenzione dal contributo di concessione – 1. Il contributo di concessione non è dovuto:

(Omissis)

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune;

(Omissis)

h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e);

(Omissis)

Art. 50
(Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 -Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori-)

(Omissis)

2. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 è inserito il seguente: “Art. 8 bis Spese di convitto – 1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’attribuzione degli assegni con particolare riguardo all’entità dell’assegno stesso e al merito scolastico”.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.

(Omissis)