Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Luglio 2008

Legge provinciale 19 febbraio 2001, n.4

Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 4: “Semplificazione di procedure”.

(Da “Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 10 del 6 marzo 2001)

Capo 1.
Modifiche alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

(omissis)

Art. 3.
1. Il comma 2 dell’art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e’ cosi’ sostituito:
“2. Per tutti i fatti, stati e qualità personali, con la sola eccezione di quelli previsti al comma 11, e’ ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dall’interessato. In tali casi la normale documentazione è successivamente prodotta dall’interessato a richiesta della struttura organizzativa competente, prima che sia emesso il provvedimento finale, nel termine stabilito nella richiesta stessa, salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Dopo il comma 5 dell’art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
“6. Di norma non è richiesta e non è acquisita la normale documentazione quando le dichiarazioni stesse abbiano ad oggetto
stati, fatti e qualita’ personali riguardanti:

(omissis)

c) il titolo di studio o di qualifica professionale, gli esami sostenuti, i titoli di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

(omissis)

f) la qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, di curatore, tutore e simili;
g) l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

(omissis)

12. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente ai casi in cui si tratta di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Per i cittadini dell’Unione Europea si seguono le modalita’ previste per i cittadini italiani.
13. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati di cui all’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche, i certificati e i documenti da richiedersi o da trasmettersi possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti da legge o da regolamento strettamente necessari per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite”.

(omissis)

Capo III
Modifiche alla legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, recante “Ordinamento degli archivi e istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige”.

Art. 9.
1. Dopo il comma 2 dell’art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e’ inserito il seguente comma:
“3. I provvedimenti concernenti la conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose sono adottati, tenuto conto delle esigenze del culto, d’intesa tra il direttore dell’archivio provinciale e le rispettive autorita’ ai sensi dell’art. 12 dell’accordo di modificazione del Concordato lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero delle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica”.

(omissis)

Art. 15.
1. L’art. 30 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 30 (Sovvenzioni e acquisti) – 1. La giunta provinciale puo’ concedere ai proprietari, possessori o detentori di archivi privati o ecclesiastici o di libri e biblioteche di rilevante valore storico, contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico o librario storico nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.
2. La giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare singoli documenti o archivi di notevole interesse storico”.

(omissis)