Legge provinciale 18 marzo 2002, n.6
Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6: “Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 15 del 9 aprile 2002)
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.
2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell’importanza del sistema delle comunicazioni per l’integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.
ARTICOLO 2
(Comitato provinciale per le comunicazioni)
1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell’informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.
2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all’inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un’autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell’amministrazione provinciale.
5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall’articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all’amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’amministrazione provinciale.
6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.
7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
ARTICOLO 3
(Incompatibilità)
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:
a) politiche:
1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
2) sindaco;
3) membro – di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali – della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
b) economico-professionali:
1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria, anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).
2. Chi esercita un’attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l’esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.
ARTICOLO 4
(Compiti)
1. Il Comitato:
a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
d) regola l’accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l’uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d’ascolto, e segue l’attuazione delle convenzioni stesse;
f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
g) esercita le funzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.
(Omissis)
ARTICOLO 7
(Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)
1. Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l’esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.
ARTICOLO 8
(Contributi per programmi e trasmissioni particolari – convenzioni con enti radiotelevisivi)
1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell’Alto Adige.
2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.
4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all’articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.
(Omissis)
ARTICOLO 10
(Pubblicità)
1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell’ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell’Unione europea.
(Omissis)
Note:
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all’articolo 2:
La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, concerne: “Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l’amministrazione provinciale di Bolzano”
Il testo dell’ articolo 1/bis della citata legge provinciale nr. 6/91, inserito dall’ articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, nr. 6, è il seguente:
“1/bis Ai componenti, esterni all’ amministrazione provinciale, i consigli, di amministrazione degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’ amministrazione provinciale compete l’indennità prevista dall’articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all’ amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall’ amministrazione provinciale e ai componenti esterni all’amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinati dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfettaria e omnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell’articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti , i consigli, di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui all’articolo 1, comma 5.”
Note all’articolo 4:
La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
Il testo dell’articolo 1, comma 13, della citata legge n. 249/97 è il seguente:
“Art. 1
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
omissis
13. L’Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall’insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L’Autorità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all’Autorità sono esenti da bollo. L’Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell’interno per gli aspetti di comune interesse.”
omissis
Note all’articolo 7:
La legge 6 agosto1990, n. 223, concerne “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1/circ).”
Note all’articolo 8:
Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 concerne: “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive”.
“Art. 10
(1) In attuazione all’ articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell’ area culturale tedesca e ladina.
(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell’ ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione.
(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell’ articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
(5) L’ esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
(6) La Provincia è responsabile dell’osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all’ ultimo comma dell’articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall’ estero a mezzo della propria rete.
(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all’ uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all’ ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.“
(Omissis)
Autore:
Provincia Autonoma di Bolzano
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Democrazia, Emittenti private, Gruppi etnici, Infrastrutture, Condizione sociale, Informazione, Lingua, Radiodiffusione, Comunicazione, Pubblica utilità, Libertà di opinione, Intrattenimento, Libertà, Pluralismo, Integrazione, Educazione, Contributi, Cultura
Natura:
Legge provinciale