Legge provinciale 16 luglio 2008, n.5
Provincia autonoma di Bolzano. Legge Provinciale 16 luglio 2008, n. 5: “Obiettivi formativi generali ed ordinamento”
(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 29 luglio 2008 N. 31)
Il Consiglio provinciale ha approvato
il Presidente della Provincia promulga
la seguente legge:
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
2. A tal fine la Provincia adotta – nel rispetto dell’autonomia delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche – politiche dell’educazione indirizzate:
a) allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
b) alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;
c) alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;
d) alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.
(omissis)
CAPO II
Scuola dell’infanzia
Art. 2
Finalità della scuola dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia concorre all’educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell’infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell’adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.
(omissis)
Autore:
Provincia Autonoma di Bolzano
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Cultura, Diritti fondamentali, Scuola, Laicità, Radici cristiane, Identità
Natura:
Legge provinciale