Legge provinciale 14 marzo 2008, n.2
L.P. Bolzano 14 marzo 2008 n. 2: “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”.
(B.U.R. Trentino-Alto Adige 8 aprile 2008, n. 15, supplemento n. 1)
(omissis)
ARTICOLO 2
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito:
“2. I titoli richiesti per l’accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di concerto con l’Ordinario diocesano.“
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene per scorrimento delle graduatorie provinciali o d’istituto. L’assegnazione della sede può avvenire anche secondo criteri da stabilirsi, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o tramite contratto collettivo provinciale.“
(omissis)
ARTICOLO 3
Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”
1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:
[…]
4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la costituzione, negli istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, di cattedre verticali per l’insegnamento nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado dell’educazione fisica e sportiva, della lingua inglese, della religione, di
italiano rispettivamente tedesco seconda lingua e, nelle rispettive località, dell’insegnamento della lingua ladina.
[…]
(omissis)
ARTICOLO 13
Requisiti del personale insegnante
1. I corsi di cui all’articolo 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all’insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.
(omissis)
Autore:
Provincia Autonoma di Bolzano
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Ordinario diocesano, Insegnanti, Abilitazione all'insegnamento, Insegnamento della religione cattolica, Gradautorie, Accesso in ruolo
Natura:
Legge provinciale