Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Agosto 2008

Legge provinciale 14 marzo 2008, n.2

L.P. Bolzano 14 marzo 2008 n. 2: “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”.

(B.U.R. Trentino-Alto Adige 8 aprile 2008, n. 15, supplemento n. 1)

(omissis)

ARTICOLO 2

Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante”

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito:
“2. I titoli richiesti per l’accesso a detti ruoli sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di concerto con l’Ordinario diocesano.“

2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. L’individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene per scorrimento delle graduatorie provinciali o d’istituto. L’assegnazione della sede può avvenire anche secondo criteri da stabilirsi, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o tramite contratto collettivo provinciale.“

(omissis)

ARTICOLO 3

Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente articolo:

[…]
4. La Giunta provinciale definisce le modalità per la costituzione, negli istituti comprensivi del primo ciclo di istruzione, di cattedre verticali per l’insegnamento nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado dell’educazione fisica e sportiva, della lingua inglese, della religione, di
italiano rispettivamente tedesco seconda lingua e, nelle rispettive località, dell’insegnamento della lingua ladina.
[…]

(omissis)

ARTICOLO 13

Requisiti del personale insegnante

1. I corsi di cui all’articolo 9 sono tenuti da personale docente in possesso del prescritto titolo di studio e della corrispondente abilitazione all’insegnamento, ovvero da docenti o da esperti di comprovata competenza didattica e specifica nel settore professionale di riferimento, riconosciuta dalla Provincia.

(omissis)