Legge provinciale 14 luglio 2000, n.9
Legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9:
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 25 luglio 2000, Supplemento n. 1)
(Omissis)
Art. 13
(Attività non soggette ad autorizzazione)
1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 le attività disciplinate da questa legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Ospedali, Onlus, Case di cura, Somministrazione alimenti, Strutture di accoglienza, Somministrazione bevande, Attività alberghiera, Case per esercizi spirituali, Asili infantili, Strutture di sostegno
Natura:
Legge provinciale