Legge provinciale 14 febbraio 2007, n.5
Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5: “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)”.
(da BU del 27 febbraio 2007, n. 9)
Capo I
Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili
Art. 1
Principi generali e finalità
1. Le disposizioni del capo I di questa legge sono volte al riconoscimento del ruolo specifico dei
giovani di entrambi i sessi nei processi di sviluppo sociale ed economico e promuovono iniziative formative,
sociali, culturali e ricreative volte a favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione
attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia sostiene la capacità progettuale e creativa
dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative,
e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il
rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici
e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni
sindacali.
2. Per conseguire le finalità previste dal comma 1, la Provincia promuove processi di integrazione
delle politiche a favore dei giovani e individua i comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), quali soggetti strategici di
livello territoriale per lo sviluppo delle politiche stesse.
3. La Provincia promuove e sostiene interventi a favore dei giovani secondo le linee tracciate dall’Unione
europea e favorisce prioritariamente quelli volti a migliorare la conoscenza, la formazione, la
mobilità, l’inserimento professionale e l’inclusione sociale. In particolare la Provincia:
a) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come
espressione dell’esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;
b) favorisce la creazione e la disponibilità per i giovani di luoghi e strumenti che li supportino nello
sviluppo della personalità;
c) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale capace di
orientare e accompagnare i giovani nelle fasi più importanti di transizione della propria vita;
d) favorisce lo sviluppo nei giovani di un’identità territoriale e della capacità di percepire l’appartenenza
al mondo globale;
e) promuove e sostiene iniziative volte al rafforzamento dell’intersettorialità, dell’innovazione e della
trasversalità delle politiche realizzate dai diversi soggetti coinvolti nella materia;
f) promuove il sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
g) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali;
h) assicura l’accesso dei giovani ad un’efficace comunicazione e informazione;
i) promuove e sostiene la funzione educativa delle famiglie e degli operatori che a vario titolo interagiscono
con la realizzazione degli interventi;
j) promuove e rafforza i valori dell’interculturalità, dell’inclusione sociale e della solidarietà.
4. I soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti da questo capo si conformano
ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, partecipazione e leale collaborazione; a tal fine la Provincia
riconosce e valorizza l’autonomia progettuale e la libertà d’iniziativa e di sperimentazione dei
comuni e delle comunità nonché di soggetti privati, purché senza scopo di lucro.
5. La Provincia, anche attraverso la valorizzazione delle risorse del sistema educativo provinciale,
promuove la formazione e la qualificazione dei soggetti responsabili dei processi educativi,
nell’ottica di assicurare le condizioni di un’effettiva inclusione sociale e di consentire ai giovani pari opportunità
in ordine alla costruzione di un progetto di vita personale.
6. Gli interventi previsti da questo capo sono rivolti ai giovani di entrambi i sessi, anche stranieri,
che vivono in provincia di Trento.
Art. 2
Interventi delle politiche giovanili
1. Per il raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, la Provincia promuove, coordina e
sostiene i seguenti interventi:
a) la conoscenza, l’analisi e il monitoraggio dei processi riguardanti la condizione giovanile, contestualizzandoli
a livello locale;
b) lo sviluppo delle forme più ampie di aggregazione, associazionismo e cooperazione tra i giovani;
c) l’incentivazione della partecipazione alle attività di volontariato, di educazione alla pace e alla convivenza,
di dialogo interetnico e interreligioso e di sviluppo delle pari opportunità;
d) gli scambi socio-culturali a carattere interregionale, nazionale e internazionale;
e) la realizzazione di attività e strutture educative, culturali e ricreative con particolare attenzione a
quelle artistiche;
f) la formazione di un sistema di informazione coordinato e attivo a supporto delle necessità del
mondo giovanile;
g) l’attuazione di interventi per facilitare e promuovere l’autonomia personale dei giovani e la transizione
alla vita adulta, anche per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e di fragilità
personale o sociale;
h) l’attivazione di politiche che favoriscano l’autonomia abitativa dei giovani, l’accesso al credito e le
opportunità lavorative;
i) la realizzazione di interventi di formazione e supporto per i funzionari degli enti pubblici, gli educatori,
i genitori e le loro associazioni, gli animatori e gli operatori che lavorano, su base volontaria o
professionale, con i gruppi e le associazioni giovanili;
j) la facilitazione di esperienze di associazionismo giovanile a vario indirizzo e di effettiva partecipazione
alle istituzioni e alla vita della comunità;
k) la valorizzazione delle esperienze di servizio civile, secondo quanto disciplinato dal capo II;
l) lo sviluppo tra i giovani della cultura del lavoro e delle professioni, d’impresa e di autoimprenditorialità;
m) la formazione lungo tutto l’arco della vita, volta alla valorizzazione delle acquisizioni formali e non
formali dei giovani anche al fine dell’orientamento personale, scolastico e lavorativo;
n) altre iniziative coerenti con le finalità previste dall’articolo 1.
Art. 3
Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili
1. In armonia con il programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale approva, sentita la
consulta prevista dall’articolo 10, un atto di indirizzo per le politiche giovanili, di durata corrispondente
alla legislatura e aggiornabile annualmente, che definisce:
a) gli obiettivi generali e gli indirizzi relativi agli interventi, ai progetti articolati per fasce di età e alle
azioni delle politiche giovanili da realizzarsi direttamente, da parte dei comuni, delle comunità o di
altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti in materia, anche al fine del coordinamento
e del sostegno degli stessi;
b) la tipologia dei progetti e le relative modalità attuative;
c) i dati e le informazioni da acquisire ai fini della valutazione e del monitoraggio delle singole iniziative.
2. L’atto di indirizzo di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della
competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
3. In prima applicazione l’atto di indirizzo per le politiche giovanili è approvato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Gli assessori provinciali competenti alla realizzazione di interventi a favore dei giovani, unitamente
ad eguale numero di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, costituiscono il coordinamento
provinciale per le politiche giovanili, al fine del raccordo intersettoriale delle politiche e dell’integrazione
dei diversi strumenti.
Art. 4
Soggetti delle politiche giovanili
1. Ai fini di questo capo, sono soggetti delle politiche giovanili:
a) la Provincia e i suoi enti strumentali;
b) i comuni, le comunità e, fino alla costituzione delle comunità i comprensori, nonché le rispettive
forme associative;
c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative
sociali, le associazioni tra giovani, tra genitori e di promozione sociale, le fondazioni, gli
oratori attraverso le parrocchie, le altre associazioni private senza scopo di lucro.
Art. 5
Funzione sociale ed educativa degli oratori
1. In relazione a quanto previsto da questo capo e dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni
per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari
e per la valorizzazione del loro ruolo), la Provincia riconosce, nell’ambito di un sistema integrato di
interventi a favore dei giovani, la funzione educativa, formativa, sociale, nonché di aggregazione svolta
attraverso le attività di oratorio o similari, che costituiscono uno degli strumenti sociali ed educativi della
comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori,
adolescenti e giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire, in stretto rapporto con le famiglie, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione di minori, adolescenti e giovani, a promuovere
la realizzazione di programmi, azioni e interventi volti a prevenire l’emarginazione sociale, il disagio e la
devianza minorile, nonché a proporre itinerari formativi di rilevanza culturale e sociale, condividendo
l’istanza educativa della famiglia o supplendo alla stessa in caso di condizioni minorili disagiate.
Art. 6
Strumenti per la realizzazione delle iniziative
1. I soggetti individuati dall’articolo 4, in coerenza con l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3,
possono, tra l’altro, operare attraverso:
a) bandi emanati dalle comunità o in via sussidiaria dalla Provincia e dai comuni rivolti ai soggetti previsti
dall’articolo 4, lettere b) e c), per la realizzazione di progetti relativi a determinati assi tematici; i
bandi definiscono i contenuti e i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione
degli stessi nonché i limiti temporali e di costo per il loro sviluppo;
b) piani giovani di zona che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona
omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell’attivazione,
anche in via sperimentale, di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione
della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani giovani di zona sono predisposti dai
soggetti che compongono i tavoli di cui all’articolo 9, comma 2, secondo le modalità e i criteri individuati
dall’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3; i piani giovani di zona si raccordano con le forme
collaborative attivate ai sensi dell’articolo 20 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino), laddove esistenti;
c) piani d’ambito che definiscono progetti afferenti a particolari tematiche e coinvolgono giovani appartenenti
a specifiche categorie della comunità trentina; i piani d’ambito sono predisposti dai soggetti
che compongono i tavoli di cui all’articolo 9, comma 2;
d) progetti strategici che sono strumenti operativi che si caratterizzano prevalentemente per l’innovatività
o l’intersettorialità; i progetti strategici possono essere definiti e realizzati direttamente dalla
Provincia ovvero da enti pubblici o privati senza scopo di lucro, sulla base degli indirizzi, dei criteri
e delle modalità operative determinate dall’atto di indirizzo previsto dall’articolo 3.
2. Accanto alle iniziative previste da bandi e piani, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), possono proporre iniziative rivolte ai giovani, agli enti locali e, per particolari azioni di valenza provinciale,
alla Provincia, così come possono essere chiamati dagli stessi a realizzarle.
Art. 7
Servizi a favore dei giovani
1. La Provincia e gli enti locali riconoscono e sostengono le iniziative di associazioni e organizzazioni
che offrono un servizio di supporto alle iniziative gestite direttamente dai giovani o da loro associazioni,
consistente in servizi tecnici, assistenza amministrativa e burocratica, sottoscrizione di contratti,
assicurazioni e garanzie.
2. Con specifico regolamento provinciale o con atti degli enti locali si provvede a disciplinare le
modalità di attuazione e finanziamento delle attività previste dal comma 1.
Art. 8
Interventi per la promozione di centri giovanili
1. Fino al trasferimento delle funzioni ai comuni per l’esercizio associato secondo quanto previsto
dalla legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia, tramite i piani giovani di zona previsti dall’articolo 6,
comma 1, lettera b), o, in mancanza, previa valutazione delle necessità dei singoli territori, di concerto
con gli enti locali, programma e finanzia fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile la
realizzazione di strutture pubbliche da destinare a centri giovanili, la cui gestione è affidata agli enti
locali stessi o, tramite convenzioni, ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c). Tali contributi
possono essere concessi prevalentemente per favorire lo sviluppo di azioni e iniziative già attivate.
2. La Giunta provinciale, sentita la consulta prevista dall’articolo 10, stabilisce le caratteristiche
minime per l’utilizzo e l’accesso alle strutture di cui al comma 1.
Art. 9
Partecipazione
1. La Provincia, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali, promuove forme di partecipazione
e consultazione dei giovani nonché dei soggetti operanti in favore dei giovani, con lo scopo
di valutare gli effetti e gli esiti delle attività svolte e di migliorare le politiche giovanili.
2. Alla promozione e valorizzazione della partecipazione dei giovani concorrono anche gli enti locali
e specifici tavoli di zona e d’ambito formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona o
delle tematiche afferenti ad iniziative da realizzare.
Art. 10
Consulta provinciale per le politiche giovanili
1. Alla programmazione e alla realizzazione degli interventi previsti da questa legge concorre,
quale organo consultivo e propositivo, la consulta provinciale per le politiche giovanili. La consulta è
nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. E’presieduta dall’assessore
provinciale competente in materia di politiche giovanili o da un suo delegato ed è composta
da:
a) cinque membri di associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), tre su designazione dell’assessore
provinciale competente e due designati dalle minoranze del Consiglio provinciale;
b) il presidente della consulta provinciale degli studenti o un suo delegato;
c) il presidente del consiglio degli studenti dell’Università degli studi di Trento o un suo delegato;
d) due rappresentanti dei tavoli relativi ai piani di zona e un rappresentante dei tavoli relativi ai piani
d’ambito;
e) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
Art. 11
Osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani
1. Presso l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) è istituito
un osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani.
2. L’osservatorio provvede in particolare a:
a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell’infanzia e dei giovani;
b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell’infanzia e dei giovani, al fine di favorire una
lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell’infanzia e dei giovani in provincia;
c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l’infanzia e per i giovani;
d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l’infanzia e
per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a
disposizione degli organismi pubblici e privati e dell’associazionismo, nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione
e il funzionamento dell’osservatorio.
Art. 12
Formazione
1. La Provincia, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, promuove la formazione
e la qualificazione dei soggetti impegnati come operatori e volontari in attività rivolte al mondo giovanile.
2. La Provincia, ai fini del comma 1, si avvale dei seguenti soggetti:
a) enti già accreditati per la formazione in ambito educativo;
b) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);
c) soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare delle proposte formative che la Provincia valuta
secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 13
Fondo per le politiche giovanili
1. Per la realizzazione e la promozione degli interventi previsti da questo capo è istituito il fondo
per le politiche giovanili.
2. La Provincia provvede all’individuazione degli interventi, da effettuarsi in forma diretta o indiretta,
alla ripartizione del fondo e all’assegnazione dei finanziamenti nel limite dello stanziamento di bilancio
e secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta provinciale.
Art. 14
Valutazione
1. La Giunta provinciale nomina il nucleo di valutazione composto da tre esperti di politiche giovanili
di provata competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, un
membro dell’osservatorio permanente sulla condizione dell’infanzia e dei giovani e un funzionario del
dipartimento competente in materia di politiche giovanili.
2. Il nucleo ha il compito di valutare gli interventi delle politiche giovanili e di diffonderne i risultati,
conformandosi ai seguenti parametri:
a) l’efficacia degli interventi finanziati;
b) la capacità di valorizzare il volontariato per raggiungere gli obiettivi dell’intervento;
c) l’efficienza dei servizi erogati intesa come il rapporto fra i risultati raggiunti e le risorse impiegate;
d) la flessibilità nell’adeguare gli interventi ai bisogni in evoluzione.
3. Il nucleo di valutazione svolge il suo compito utilizzando in via prioritaria i seguenti strumenti:
a) l’autovalutazione di tutti gli attori delle politiche a favore dei giovani;
b) questionari da sottoporre a campione ai beneficiari degli interventi;
c) interviste dirette effettuate a campione rivolte ai beneficiari degli interventi.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre
indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali.
Art. 15
Regolamento
1. La Provincia adotta norme regolamentari al fine dell’attuazione di questo capo, previo parere
della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Parrocchie, Volontariato, Associazionismo, Educazione, Oratori, Giovani, Dialogo interetnico
Natura:
Legge provinciale